• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/08727 (4-08727)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08727presentato daCARDINALE Danielatesto diVenerdì 26 marzo 2021, seduta n. 475

   CARDINALE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ha previsto, tra le altre misure, disposizioni volte a sostenere i settori economici più colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, al momento ancora in atto ed in una fase ancor più critica rispetto al mese di ottobre 2020;

   nell'iter di conversione (vi sono confluiti anche i testi dei decreti «Ristori bis» decreto-legge n. 149 del 2020, «Ristori ter» decreto-legge n. 154 del 2020 e «Ristori quater» decreto-legge n. 157 del 2020), con riferimento alla sospensione dei mutui, è stata approvata la disposizione concernente la proroga di un anno – passando dunque dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – dei versamenti in favore degli istituti di credito «dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda». La sospensione dei mutui si applica anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno fino al 9 aprile 2020: dunque anche i finanziamenti attivati da poco tempo hanno potuto e potranno godere del periodo di «congelamento»;

   in sostanza, si tratta di una misura che agevola i titolari di un mutuo per la prima casa, i quali – dato il momento contingente particolarmente sfavorevole – posso richiedere (al verificarsi di condizioni di difficoltà economiche-lavorative specifiche) la sospensione del pagamento delle rate;

   fino al 17 dicembre 2020, tramite l'accesso al fondo gestito da Consap (cosiddetto Fondo Gasparrini), la richiesta di sospensione del mutuo poteva essere avanzata anche da lavoratori autonomi, liberi professionisti, artigiani e commercianti che avevano subito una riduzione di attività pari almeno al 33 per cento del fatturato;

   la misura di cui al paragrafo precedente non è stata più prevista con il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 e dunque, dal 18 dicembre 2020 in poi, per lavoratori autonomi, liberi professionisti, artigiani e commercianti non è più stato possibile accedere all'agevolazione di cui sopra;

   il beneficio, inizialmente previsto dall'articolo 54 del decreto-legge «Cura Italia», aveva offerto un significativo supporto alle categorie di lavoratori autonomi duramente colpiti dalla crisi economica che si è sviluppata in seguito all'emergenza sanitaria;

   l'emergenza sanitaria, in maniera ancor più importante in questa delicata fase, sta mettendo a dura prova tutto il settore produttivo del Paese, con conseguenze drammatiche non solo nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle medie e grandi imprese, ma anche nei confronti delle piccole imprese e di tutti i lavoratori autonomi –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere, nel più breve tempo possibile, al fine di permettere anche ai lavoratori autonomi, ai commercianti, ai liberi professionisti ed agli artigiani, l'accesso alle misure che prevedono la sospensione del pagamento dei mutui relativi alle prime abitazioni.
(4-08727)