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Atto a cui si riferisce:
C.5/05564 (5-05564)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05564

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle numerose disposizioni volte alla sospensione di alcuni versamenti Iva che, nel corso del 2020, sono state emanate a causa delle difficoltà generate dalla pandemia Covid-19.
  Ciò premesso, gli onorevoli interroganti fanno presente che né il Modello di dichiarazione Iva 2021 per l'anno 2020, né le relative istruzioni, danno la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva sospeso e non versato che i contribuenti hanno maturato per effetto del calo di fatturato determinato dalla pandemia suddetta, generando, in tal modo, un credito solo potenziale. Infatti, sebbene nel rigo VA16 debbano essere indicati «i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19», i successivi righi VL30, VL33 e VL41 del Modello Iva 2021 non tengono conto dei versamenti sospesi e indicati nel rigo VA16, affinché possano essere compresi tra le somme da utilizzare in compensazione con eventuali altri debiti.
  Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di evitare che suddetto meccanismo compilativo assorba in anticipo le somme che il legislatore, con i provvedimenti sopra citati, ha invece ritenuto meritevole di differimento al fine di fronteggiare la difficoltà di molti operatori.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Nel quadro dichiarativo VL del modello IVA sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito IVA spettante, si devono considerare le «somme versate».
  Il recupero del credito avverrà, pertanto, nel periodo d'imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, mediante la compilazione del quadro VQ del modello IVA, così come previsto per i versamenti periodici non effettuati a scadenza ma successivamente.
  Si precisa, poi, che nel rigo VA16 vanno indicati i dati relativi agli importi sospesi ai fini della ripresa dei versamenti al termine del periodo di sospensione. Tale rigo è riservato a quei soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.