• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02128 (3-02128)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02128presentato daPASTORINO Lucatesto diMartedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   PASTORINO e FORNARO. – Al Ministro della transizione ecologica . – Per sapere – premesso che:

   con decreto dirigenziale 1211 del 2021, la regione Liguria ha conferito alla Compagnia europea per il titanio il permesso di ricerca sulla terraferma di minerali solidi nel comprensorio del Beigua, la più vasta area naturale protetta ligure che, per l'eccezionale patrimonio geologico presente, è geoparco europeo e mondiale nonché sito Unesco;

   sono molteplici le voci che si sono levate contro questa decisione: i consiglieri di opposizione in consiglio regionale, le associazioni ambientaliste, il presidente del Parco e le comunità locali, che da anni si oppongono per evidenti rischi sanitari;

   già nel 2015 l'azienda aveva avanzato la prima istanza a regione Liguria, respinta, per ottenere l'autorizzazione a effettuare una ricerca mineraria. Successivamente la Compagnia europea per il titanio aveva presentato ricorso, rigettato nel febbraio 2020 dal tribunale amministrativo regionale, che dichiarava: «La sottoposizione dell'area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un'attività di ricerca che, non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva, avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali, attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco regionale del Beigua che costituisce, per circa il 40 per cento, l'area interessata alla concessione. Peraltro il restante 60 per cento interessa un “sito d'interesse comunitario terrestre ligure” nel quale la priorità dichiarata è la conservazione»;

   la legge n. 394 del 1991 stabilisce che nei parchi sono vietate attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, non consentendo specificatamente «l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali», attività vietate anche dalla legge regionale n. 12 del 1995. Inoltre, intorno al Parco ci sono sia la zona a protezione speciale sia il Geoparco, aree in cui la stessa attività è proibita –:

   quali siano, con riguardo ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma, l'indirizzo politico nazionale nel settore minerario e i programmi nazionali di ricerca e, nello specifico, quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di non compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati del Parco del Beigua, evitando gli evidenti rischi ambientali derivanti dall'insediamento di attività che devasterebbero un'area protetta inestimabile per biodiversità e valori ecologici e paesaggistici, mettendo a rischio le fonti di approvvigionamento idrico di diversi acquedotti liguri e piemontesi.
(3-02128)