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Atto a cui si riferisce:
C.5/05499 (5-05499)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-05499

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione un'interrogazione relativa al decreto emanato dal Ministro dell'interno il 31 gennaio 2019 recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica ed alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di procreazione medicalmente assistita (la n. 33/2021 del 28 gennaio scorso).
  Con riferimento alla materia della procreazione medicalmente assistita, la prima sezione della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa un insieme di norme relative all'ordinamento dello stato civile e alla procreazione medicalmente assistita, nella misura in cui esse non consentono la riconoscibilità in Italia del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del «genitore d'intenzione» nell'atto dello stato civile di un minore procreato con le modalità della «maternità surrogata», vietata dall'articolo 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004. Nel rimettere la questione alla Consulta, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni uniti civili n. 12193/2019 che ha affermato il principio secondo cui non può essere ammesso nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato in seguito a maternità surrogata e il genitore «d'intenzione». Secondo le Sezioni unite, tale riconoscimento troverebbe infatti ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali. La Sezione rimettente ha dubitato della compatibilità di tale principio di diritto con una pluralità di parametri costituzionali riconducibili ai principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
  Per rispondere agli Onorevoli interroganti è innanzitutto necessario evidenziare come la Corte costituzionale, da un lato, confermi quanto asserito dalle Sezioni Unite a proposito della contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, affermi la centralità del principio di tutela del minore. La contrarietà della maternità surrogata all'ordine pubblico – argomenta la Corte costituzionale – costituisce un baluardo a protezione di valori essenziali di dignità della donna, dato che in sua assenza si creerebbero i presupposti per un intollerabile sfruttamento delle donne economicamente svantaggiate, le quali, proprio a motivo della loro condizione di bisogno, potrebbero prestarsi non solo ad una gravidanza altrimenti non desiderata, ma anche alla cessione del bambino nato da essa. Nella valutazione della Corte, tuttavia, la tutela della donna e della maternità non è l'unico valore costituzionale in gioco. Almeno altrettanto rilevante, infatti, è la tutela del minore, tutelato, tra l'altro, dagli articoli 30 e 31 della Costituzione e, sul piano internazionale, dalla Dichiarazione di New York sui Diritti del Fanciullo. In base a tali disposizioni, si tratta di «ricercare la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore». In particolare la Corte rileva che l'interesse del bambino è veder riconosciuto giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia poiché tale riconoscimento incide sull'identità del bambino, che fin dalla nascita è stato accudito nell'ambito di una determinata famiglia o comunque di una comunità di affetti che ha le caratteristiche della formazione sociale (tutelata dall'articolo 2 della Costituzione). Comunque – sottolinea la Corte – non si tratta di riconoscere la pretesa ad un presunto «diritto alla genitorialità», bensì l'interesse del minore a che sia affermata la titolarità giuridica di quel «fascio di doveri funzionale ai suoi interessi».
  D'altro canto, neppure l'interesse superiore del minore può assurgere al ruolo di criterio unico e dirimente. Si legge infatti nella motivazione che, anche l'interesse superiore del minore, come «tutti i diritti fondamenti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri... se così non fosse si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei contorni delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute...».
  Di qui la necessità di operare un bilanciamento dei valori in gioco, da realizzare alla stregua del criterio di proporzionalità e finalizzati, da un lato, a tutelare la dignità della donna vietando la pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, a tutelare l'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dall'ordinamento un assetto della filiazione.
  Quanto poi agli strumenti funzionali alla realizzazione di tale obiettivo, la Corte costituzionale, ritenendo non adeguato alla luce dei criteri sopra enucleati il procedimento di adozione speciale vigente, dichiara inammissibile la questione così come prospettatale e rivolgersi al legislatore, in base al rilievo che «Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori [...] – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco».
  Pertanto, di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, e che tecnicamente coinvolgono una pluralità di Amministrazioni, la Corte ha rimesso alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni in grado di configurare un assetto normativo capace di realizzare un'efficace tutela del minore. Tali questioni e implicazioni non mancheranno di essere oggetto di attento approfondimento da parte del Governo per quanto di immediata competenza con i tempi che una riflessione di tale spessore doverosamente impone – e con la massima attenzione verso le iniziative legislative che saranno adottate in sede parlamentare.