• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02921/054    premesso che:     il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/054presentato daASCARI Stefaniatesto diGiovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    in particolare, con l'articolo 1, comma 1 si differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020, mentre al comma 2 si differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020 con ridefinizione dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico;
    ebbene in ragione di queste ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle aree territoriali che verranno sottoposte al regime restrittivo della cosiddetta zona Rossa si è stabilito che tutte le scuole di ogni ordine e grado verranno chiuse;
    ciò comporterà inevitabili conseguenze e disagi a carico di numerose famiglie italiane che dovranno dividersi tra lavoro e cura dei propri figli alle prese con la didattica a distanza. Quest'ultima prevista anche per i bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES) ai quali viene assegnato la figura di un insegnante di sostegno o di un educatore specializzato;
    alla luce di queste criticità, molti genitori (alcuni di questi sia lavoratori dipendenti che autonomi non possono usufruire di giorni di ferie o dello smart working) si chiedono come possono far fronte ai propri impegni lavorativi laddove debbono lasciare da soli in casa i propri figli, anche disabili o, in alternativa, essere costretti ad assumere una persona che si prenda cura di loro con conseguenze negative di carattere economico su famiglie già in difficoltà per la crisi da pandemia Covid-19. Non si può, infatti, pensare che le famiglie possano affidare i loro bambini a quei nonni che oggi rientrano tra le categorie da tutelare maggiormente in quanto a rischio contagio Covid-19, diversamente verrebbe meno la stessa ratio della sospensione dell'attività didattica in presenza e il suo svolgimento a distanza, ossia quella di contribuire alla diminuzione del numero dei contagi;
    la didattica a distanza è una modalità di apprendimento, appunto «a distanza», sì valido ma che ha funzionato laddove l'infrastruttura informatica esiste e funziona, ha funzionato rispetto ai bambini e agli adolescenti che vivono in alcuni contesti familiari, quelli più agiati. Non in tutti. Sono rimaste indietro le famiglie meno agiate (che non sempre dispongono di strumenti informatici adeguati) e che vivono in territori meno infrastrutturati e periferici. Dal punto di vista formativo molti sono stati i danni, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e in quella primaria perché è lì che i bambini maturano il senso della socialità e del rapportarsi con gli altri;
    pertanto l'attività didattica a distanza che costituisce un problema per tutti i bambini, rappresenta un'ulteriore difficoltà, soprattutto, per i bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), ai quali, a causa delle loro difficoltà, dovrebbe essere garantita la didattica in presenza anche nelle zone nelle quali le scuole sono chiuse. Infatti, secondo alcuni neuropsichiatri e operatori specializzati, ci sono delle disabilità (come, ad esempio, l'autismo) che risultano essere incompatibili con la didattica a distanza. Questi bambini dovrebbero frequentare la scuola a tempo pieno e in presenza, e laddove ciò non sia possibile e si svolga l'attività didattica a distanza, si dovrebbe prevedere di garantire loro un'attività didattica a domicilio svolta dai loro insegnanti di sostegno o educatori specializzati. Perché non si può prescindere dal supporto di personale qualificato e specializzato come quello di insegnanti di sostegno o educatori specializzati che sappiano accompagnare questi bambini nel loro percorso di istruzione e formazione, anche nel caso in cui questo si svolga a distanza;
    da qui la necessità non solo di ripristinare (anche con efficacia retroattiva) la misura dei congedi parentali di cui i genitori hanno potuto usufruire solo fino al mese di dicembre 2020 per consentire a tutti i genitori di tutti i bambini di conciliare il loro lavoro con quella di cura dei figli, ma anche di individuare degli strumenti concreti e utili affinché, nelle zone in cui si disporrà lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, sì possa garantire ai bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), l'attività didattica in presenza o, laddove ciò non fosse possibile, l'attività didattica a domicilio a cura dei loro stessi insegnanti di sostegno o educatori specializzati;
    tali modifiche così come proposte con il presente atto si appalesano necessarie ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, della conciliazione del lavoro dei genitori con quello di cura dei propri figli, e dei diritti dei più fragili come quelli dei bambini disabili,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici dei competenti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, ove necessario anche legislative, a ripristinare (anche con efficacia retroattiva) la misura dei congedi parentali di cui i genitori hanno potuto usufruire solo fino al mese di dicembre 2020 per consentire a tutti i genitori di tutti i bambini di conciliare il loro lavoro con quella di cura dei figli, ma anche di individuare degli strumenti concreti e utili affinché, nelle zone in cui si disporrà lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, si possa garantire ai bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), l'attività didattica in presenza o, laddove ciò non fosse possibile, l'attività didattica a domicilio a cura dei loro stessi insegnanti di sostegno o educatori specializzati.
9/2921/54. Ascari, Menga, Cataldi.