Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02921/062 premesso che;
il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02921/062presentato daINVIDIA Niccolòtesto diGiovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467
La Camera,
premesso che;
il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» consente – all'articolo 3-bis, introdotto in sede di esame al Senato – alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022, e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia;
la disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità;
in considerazione della necessità di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'INAIL, nonché l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, fronteggiando la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fondamentale sarebbe consentire, su richiesta, ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2022, e in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento normativo per consentire, alle figure professionali illustrate in premessa, di presentare, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
9/2921/62. Invidia, Baldino.