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Atto a cui si riferisce:
C.5/05461 (5-05461)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05461

  Con riferimento alle tempistiche previste per la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 70, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico ora confluiti nel Ministero della transizione ecologica evidenziano come il comma 69 della legge di bilancio 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte ai maggiori oneri gestionali connessi al cosiddetto Superbonus 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, consenta l'assunzione, a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, e anche in forma associata tra più Comuni, di personale da impiegare ai fini della gestione del cosiddetto «super bonus», in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296 del 2006.
  A riguardo, il comma 70 della citata legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero un apposito fondo da 10 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiamata operazione. Allo stesso tempo, è stata prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico (cui è subentrato in parte qua il Ministero che rappresento), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire la gestione delle istanze di accesso al fondo che i Comuni avrebbero potuto presentare entro il 31 gennaio 2021.
  Ai fini della predisposizione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sono tenuti alcuni incontri anche con la Presidenza del Consiglio al fine di delineare contenuti e aspetti operativi connessi. In occasione di tali incontri sono emerse alcune criticità, connesse in particolare alla non congruità della dotazione del fondo in rapporto alle notevoli esigenze emerse.
  E infatti, ipotizzando un costo medio prevedibile di un contratto di durata annuale di 30-35.000 euro a carico dell'amministrazione comunale, sarebbe possibile al massimo la stipula di circa 300 contratti a fronte di un numero molto maggiore di enti interessati.
  Nel contempo, come segnalato dall'ANCI, sarebbe opportuno che la misura fosse estesa anche all'assunzione di personale con contratto a tempo pieno e non solo a tempo parziale e che tali assunzioni fossero ammesse in deroga, non solo a quanto stabilito dalla legge n. 296 del 2006, ma anche al limite di budget per l'impiego di personale a tempo determinato, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Sarebbe anche importante prevedere che le relative spese non rilevino ai fini della verifica della soglia di spesa complessiva del personale per le nuove assunzioni di cui al comma 2, articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.
  Inoltre, non risulta possibile rispettare il vincolo temporale di presentazione delle istanze da parte dei Comuni (oltretutto già scaduto al 31 gennaio 2021) in mancanza delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui sarà evidentemente subordinata anche la gestione della tempistica dell'utilizzo del fondo.
  Tra le ipotesi di lavoro al vaglio, vi è quella di limitare il perimetro del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai soli comuni che nel 2020 hanno registrato il più alto rapporto tra numero di titoli abilitativi edilizi presentati e numero di risorse assegnate all'Ufficio Tecnico.
  Sarà comunque cura del Ministero della transizione ecologica porre la massima attenzione sulla questione e curare di accelerare i tempi di adozione e pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse.