• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02101/015/ ... Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2101/15/01 presentato da LUIGI AUGUSSORI
giovedì 25 febbraio 2021, seduta n. 222


Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»,

premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che, sino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguenza che tali giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporto previsto per i lavoratori del settore privato;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e poi sino al 15 ottobre 2020, per effetto dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto altresì che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili dovessero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

considerato che:

le tutele in favore dei lavoratori fragili cesseranno il 28 febbraio 2021, in quanto non è stata disposta alcuna proroga dell'efficacia delle disposizioni richiamate, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia ben lungi dell'essere superata;

è di tutta evidenza la necessità di prorogare l'efficacia delle misure anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021, considerati l'attuale contesto epidemiologico, lo stato di avanzamento della campagna vaccinale e la condizioni di grave rischio in cui si trovano i lavoratori richiamati;

peraltro, gli stessi lavoratori attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporto;

tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;

già nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2790-bis, presso la Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/2790-bis-AR/349, che ha impegnato il Governo a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili nel senso appena descritto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

a valutare l'opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
(0/2101/15/1)
Augussori, Nisini, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi