• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02845-A/028    premesso che:     il provvedimento in esame, l'Atto Camera 2845 «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02845-A/028presentato daPLANGGER Albrechttesto diMartedì 23 febbraio 2021, seduta n. 461

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, l'Atto Camera 2845 «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
    in sede di conversione sono stati presentati diverse proposte emendative che, causa tempi ristrettissimi, le commissioni riunite (I e V) non hanno potuto esaminare accuratamente. Tra queste la proposta emendativa di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Codice dei contratti pubblici, ove si stabilisce che i titolari di concessioni dirette dovranno affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate;
    nel dettaglio, l'ANAC (Linee guida n. 11, Delibera del 4 luglio 2018) ha interpretato l'articolo 177 come obbligo per i menzionati concessionari (non già di affidare con gara l'attività che non si intende eseguire direttamente ma) di esternalizzare l'80 per cento di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui l'attività venga svolta tramite proprio personale direttamente;
    Da un punto di vista operativo questo comporterebbe l'esternalizzazione dell'80 per cento del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
    il processo di esternalizzazione avrebbe un costo economico e sociale elevato. Infatti la norma e la sua interpretazione da parte di ANAC comporterebbero la necessità, da parte delle imprese – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas – di operare una riduzione della forza lavoro a fronte della esternalizzazione delle attività compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento precedentemente operativo, questo significherebbe la perdita di circa 145.000/170.000 posti di lavoro nel breve-medio periodo;
    già il Consiglio di Stato, nel parere richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida (parere n. 1582/2018), ha precisato che la lettura effettuata da ANAC segnala forti «dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 della Costituzione»;
    tali ragioni sollecitano invero un intervento legislativo e, nelle more (analogamente a quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetti «Sblocca cantieri»), la necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177, quanto meno al 1o gennaio 2023,

impegna il Governo

a valutare la possibilità adottare provvedimenti idonei al fine di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo n. 177 del decreto legislativo quanto meno al 1o gennaio 2023.
9/2845-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.