• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02845-A/046    premesso che:     la legge 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02845-A/046presentato daGIULIANO Carlatesto diMartedì 23 febbraio 2021, seduta n. 461

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), ha apportato una modifica agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che inibirà, per i fatti-reato commessi dopo la sua entrata in vigore (10 gennaio 2020), la possibilità del maturare della prescrizione dopo la pronunzia di una sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna;
    per quanto riguarda il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, in particolare, è stato previsto che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito, quindi, di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto di condanna;
    la normativa in materia di prescrizione incide su una pluralità di principi costituzionali dei quali occorre assicurare l'equilibrato bilanciamento;
    è in discussione presso la Camera il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (AC 2435);
   considerato che:
    occorre garantire il funzionamento della giustizia penale, assicurandone sia 1 efficacia, ossia la capacità «produrre giustizia» accertando fatti e responsabilità penali attraverso decisioni definitive, sia l'efficienza, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;
    uno dei parametri di efficienza del processo è la durata, che secondo l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 Cedu, deve essere «ragionevole»;
    il rispetto della ragionevole durata del processo si riflette anche sulla efficacia rieducativa della pena, che, se inflitta ad eccessiva distanza dai fatti, rischia di veder vanificata la funzione che le assegna l'articolo 27 della Costituzione, andando a incidere su una personalità mutata nelle more o per la quale diventa impossibile la costruzione di un percorso rieducativo effettivo ed attuale;
    d'altro canto, come anche evidenziato in importanti prese di posizioni delle Corti europee (Corte di Giustizia, Grande Camera, 8 settembre 2015, Taricco, n. C-105/14; Corte EDU, casi Alikaj c. Italia, 15 settembre 2011, n. 47357/08 e Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, n. 6884/11, con le quali la regolamentazione italiana della prescrizione è stata ritenuta violare anche gli articoli 2 e 3 CEDU) e di organismi internazionali come il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), consentire l'estinzione per prescrizione del reato a processo in corso, quando lo Stato ha già dimostrato l'interesse ad attuare la sua pretesa punitiva, rischia di vanificare l'attività processuale già compiuta e di indebolire la tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale, frustrando le legittime istanze delle persone offese dai reati,
    le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del processo penale di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia — CEPEJ, istituita presso il Consiglio d Europa);
    è necessario quindi, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l'iniezione e l'organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia – in linea con gli standard europei – cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze di effettività nell'accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.
9/2845-A/46. Giuliano, Turri, Bazoli, Zanettin, Annibali, Federico Conte, Piera Aiello, Cecconi, Costa, Lupi, Vitiello.