• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02845-A/072    premesso che:     il decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982 che ha riorganizzato la struttura del personale nel Ministero dell'interno, prevedeva,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02845-A/072presentato daTRIPODI Elisatesto diMartedì 23 febbraio 2021, seduta n. 461

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982 che ha riorganizzato la struttura del personale nel Ministero dell'interno, prevedeva, le carriere direttive speciali di prefettura e di ragioneria tra loro speculari dalle quali attingere per «scrutinio comparativo» la dirigenza delle rispettive carriere. Ad entrambe le carriere veniva data la medesima modalità d'accesso, di progressione di carriera ed il medesimo trattamento economico (equiparato alla carriera direttiva della Polizia di Stato). L'unica distinzione tra le due carriere era il titolo di studio per il quale si accedeva alla carriera di ragioneria con la laurea in economia e commercio e alla carriera di prefettura con la laurea in giurisprudenza;
    con la privatizzazione del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e, con l'abrogazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, ai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria, è stata preclusa ogni tipo di progressione di carriera ed è stata prevista una variazione in pejus del trattamento economico all'epoca in godimento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 con conseguente violazione del cosiddetto «legittimo affidamento» ossia del principio posto a tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad un comportamento della pubblica amministrazione che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato; criteri che, al contrario, sono stati mantenuti per la posizione di funzionari di carriera prefettizia ai quali erano equiparati;
    in particolare, va evidenziato, che la figura dirigenziale di ragioneria è stata dapprima inquadrata nel profilo professionale di direttore amministrativo contabile e successivamente «declassata» a funzionario economico finanziario, e accorpata nella medesima Area III unitamente al personale di concetto. Quest'ultimo, assunto con concorsi che richiedevano il possesso del diploma di scuola superiore, nel corso degli anni, grazie a provvedimenti normativi e/o contrattuali, ha usufruito di favorevolissime progressioni giuridiche ed economiche, sulla scorta della mera anzianità di servizio, passando dal VI livello iniziale, prima al VII e addirittura, con un doppio salto, in una sola tornata contrattuale, al IX apicale;
    tale condizione ha causato un evidente e grave danno economico, professionale oltreché d'immagine, a tutta la categoria appiattita nella ex carriera di concetto;
    a ciò si aggiunga che lo stato in cui versano i funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria venutasi a creare a seguito del mutato quadro normativo, si pone in contrasto con gli articoli n. 3 e n. 97 della Costituzione;
    in questi anni numerose sono state le richieste di intervento rivolte all'Amministrazione per una soluzione adeguata dell'evidente violazione dei diritti della categoria, ma, purtroppo, le rassicurazioni non sono state supportate da un impegno concreto e risolutivo;
    alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, necessario ed urgente istituire un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria che restituirebbe, dignità professionale alla categoria ora appiattita nell'area dell'ex personale di concetto, che ormai si compone di sole 300 unità, con un'anzianità di servizio elevata (mediamente 29 anni), valorizzando giuridicamente funzioni realmente svolte (spesso di natura dirigenziale) nel corso dei numerosi anni di servizio e riconoscendogli un adeguato trattamento economico;
    il ruolo ad esaurimento non verrebbe previsto come dirigenziale, ma come separato ruolo del comparto ministeri, con un autonomo trattamento economico legato a quello percepito dal vice Questore Aggiunto più 23 anni di servizio della Polizia di Stato, come era già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, decreto che regolava la ex carriera direttiva. Altre categorie di personale, per proprie peculiarità, hanno già ottenuto la costituzione di un ruolo ad esaurimento, quindi non sarebbe una novità nel nostro ordinamento;
    va, inoltre, evidenziato che l'istituzione di un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria consentirebbe la creazione di un «serbatoio» di funzionari altamente qualificati e con consolidata esperienza a cui poter assegnare eventuali reggenze in presenza di posti di funzione dirigenziali vacanti e, soprattutto, potrebbe essere molto utile per le situazioni emergenziali che fanno capo al Ministero dell'interno. Infatti in queste situazioni, spesso, si devono erogare somme o benefici per i quali è necessaria una struttura economico-finanziaria di buon livello e prevedere che anche il Ministero dell'interno possa, con una propria struttura, erogare dei benefici economici ai cittadini migliorerebbe senza alcun dubbio, la gestione delle crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare i provvedimenti normativi più opportuni diretti ad istituire un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria al fine di eliminare una situazione di grave pregiudizio subito a livello professionale ed economico dai funzionari predetti che si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
9/2845-A/72. Elisa Tripodi.