• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02845-A/132    premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la sospensione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02845-A/132presentato daD'ORSO Valentinatesto diMartedì 23 febbraio 2021, seduta n. 461

   La Camera,
   premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
   visto l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
   premesso che:
    l'emergenza «Coronavirus», tuttora in corso, ha aggravato la situazione di disagio abitativo che molti nuclei familiari, a basso reddito sono costretti a vivere, come risulta da una recente ricerca di Federcasa e Nomisma;
    durante la pandemia da Covid-19, una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare il canone di locazione e oltre il 40 per cento delle famiglie si prevede che non riuscirà a farlo nei prossimi 12 mesi;
    la sola spesa per i canoni di locazione incide per oltre il 64,5 per cento sulla spesa complessiva necessaria per l'abitazione delle famiglie;
    occorre evitare un aggravamento delle situazioni di disagio sociale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto relativi agli immobili ad uso non abitativo;
    d'altro canto, le difficoltà delle famiglie e degli imprenditori non possono ricadere sui proprietari degli immobili concessi in locazione per i quali, molto spesso, i canoni di locazione rappresentano l'unica fonte di reddito o un introito comunque necessario per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso;
    sorge quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi considerando che, se la straordinarietà della crisi epidemiologica ed economica giustifica un intervento del legislatore che incide sulle obbligazioni contrattuali, d'altra parte tali effetti non possono andare a detrimento della parte contrattuale non beneficiata dall'intervento normativo;
    a tal fine, pare opportuno distinguere tra le situazioni di morosità sorte anteriormente e quelle successive all'inizio della emergenza sanitaria;
    occorre individuare apposite e congrue misure compensative in favore dei locatori, specie di quelli che, per effetto della sospensione in discorso, non hanno potuto riscuotere i canoni né riacquistare la disponibilità degli immobili,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
    a) verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica;
    b) prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità;
    c) dare risposte alle situazioni di difficoltà sociale, valutando la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e potenziando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per la morosità incolpevole.
9/2845-A/132. D'Orso, Turri, Bazoli, Zanettin, Annibali, Conte, Piera Aiello, Cecconi, Costa, Scanu, Corneli, Cavandoli.