• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04906 MOLES, DAMIANI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud e la coesione territoriale. - Premesso che: l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha riconosciuto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04906 presentata da GIUSEPPE MOLES
mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n.298

MOLES, DAMIANI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud e la coesione territoriale. - Premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, per ciascun rapporto di lavoro subordinato, la cui sede di lavoro sia situata in regioni connotate da un grave svantaggio economico, un esonero contributivo cosiddetto decontribuzione Sud, pari al 30 per cento dei contributi a carico datoriale, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL;

l'agevolazione, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove "la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media UE a 27 Paesi o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale";

l'esonero, infine, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del citato decreto-legge, è concesso previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (comunicazione 19 marzo 2020, C (2020) 1863);

la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 161, ha disposto l'estensione dell'esonero contributivo "decontribuzione Sud" fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti modalità: a) dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in modo automatico; b) dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea;

da quanto esposto, si deduce che per il periodo gennaio-giugno 2021 l'applicazione della disposizione debba essere fruibile senza attendere alcuna comunicazione da parte dell'INPS, perché non subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

la risposta tardiva dell'INPS riguardo alle modalità operative è stata negativa, specificandosi nella stessa che "l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea";

la disposizione, il cui obiettivo è quello di contenere gli effetti negativi sull'occupazione della crisi economica, in quelle aree del Paese caratterizzate da un tessuto economico fragile, indica ai fini della sua applicazione una precisa delimitazione geografica per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

la decontribuzione al Sud rappresenta, inoltre, una delle misure principali per prevenire un possibile allargamento del divario territoriale Nord-Sud in seguito alla crisi economico-sanitaria;

l'indirizzo fornito dall'INPS, invece di favorire lo sviluppo di aree svantaggiate come quelle del Mezzogiorno, esigenza imprescindibile per il nostro Paese, e incentivare l'occupazione, rischia di danneggiare il tessuto produttivo di quell'area, colpendo gli imprenditori che intendono assumere e i lavoratori che si vedono negato il diritto di versare i contributi in misura ridotta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non ritengano di intervenire al fine di fare chiarezza riguardo alle determinazioni assunte dall'INPS;

se non ritengano di fornire tempestive risposte al fine di evitare che le aziende e i lavoratori dell'intera area del Mezzogiorno siano ulteriormente penalizzati.

(4-04906)