• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05352 (5-05352)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05352presentato daQUARTAPELLE PROCOPIO Liatesto diMercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   QUARTAPELLE PROCOPIO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, FRAILIS, CARNEVALI, DE LUCA, GRIBAUDO, LATTANZIO, PEZZOPANE, PINI, SENSI, SERRACCHIANI, VERINI, PALAZZOTTO, MURONI e FUSACCHIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza si pone l'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, per agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. A tal proposito, l'articolo 4 obbliga gli Stati membri ad adottare misure necessarie per garantire al padre il diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi, senza distinzioni tra i lavoratori;

   l'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 istituisce un congedo obbligatorio e un congedo facoltativo per il padre, fruibili dal padre lavoratore dipendente. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Il congedo obbligatorio è stato prorogato per i padri lavoratori dipendenti ed esteso a 10 giorni per l'anno 2021, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva europea (UE) 2019 n. 1158;

   tuttavia l'articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012, subordina l'attuazione delle misure per i dipendenti pubblici all'adozione di un provvedimento attuativo del Ministero della pubblica amministrazione, a cui spetta il compito di individuare e definire ambiti, modalità e tempi per armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche mediante iniziative normative. Nel febbraio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito con una nota (8629/2013) che tale disciplina non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, perché è necessario un intervento dello stesso Ministero della pubblica amministrazione;

   la mancata adozione del provvedimento attuativo da parte del Ministero della pubblica amministrazione crea un elemento discriminatorio ai danni del padre dipendente pubblico. In particolare, è un trattamento sfavorevole del dipendente pubblico rispetto agli altri lavoratori dipendenti, oltre a costituire una mancata garanzia di un diritto previsto dalla direttiva 2019 n. 1158 e dalla legge n. 92 del 2012 –:

   quando il Ministro interrogato adotterà le iniziative necessarie per estendere il congedo di paternità ai dipendenti pubblici, così da adeguare il trattamento per loro previsto a quello degli altri lavoratori dipendenti e dare piena attuazione alla legge e alla direttiva citate.
(5-05352)