Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/04445
COLLINA, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, FERRARI, BINI, CIRINNA', VALENTE - Al Ministro per la pubblica amministrazione. -
(4-04445)
(Già 3-01187)
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 094
all'Interrogazione 4-04445
Risposta. - Com'è noto, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, decreto "crescita", interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni, con la finalità di accrescere tali facoltà negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cesseranno dal servizio.
Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia.
Il valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La disposizione demanda, poi, ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Regioni che si collocano al di sotto del valore soglia. Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il comma 1, quarto periodo, dispone che le Regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.
Il comma 2 del citato articolo 33 detta, poi, la disciplina assunzionale per i Comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le Regioni al comma 1. I Comuni, pertanto, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Le assunzioni devono avvenire in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno, successivamente, essere aggiornati con cadenza quinquennale. Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un turn over "anche" inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
Ebbene, in relazione a quanto richiesto, si rappresenta che alla disposizione recata dal citato articolo 33, comma 1, è stata data attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 3 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258, che reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni. Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia.
Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dal decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, viene applicato a decorrere dal 20 aprile 2020, come deliberato in sede di Conferenza Stato-città del 30 gennaio 2020. Di conseguenza, in ossequio al principio secondo cui tempus regit actum, sono fatte salve tutte le procedure assunzionali per le quali i Comuni abbiano effettuato entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis della legge 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.
Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla decorrenza del nuovo regime assunzionale, disciplina la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto della spesa tra personale ed entrate correnti nette, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori soglia e, infine, la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
Ovviamente, la determinazione delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria e il superamento del turn over implicano la conseguente disapplicazione per i Comuni della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over".
Si esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta, che sta consentendo ai sindaci, dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei Comuni italiani, non soltanto di coprire le vacanze di organico, ma di rilanciare la loro attività amministrativa, grazie al superamento della norma che rapportava le nuove assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite di personale dell'anno precedente. Le nuove regole sulle assunzioni non comportano un loro blocco, ma inducono necessariamente gli enti locali ad azioni di corretta gestione della spesa per il personale: in tal senso incrementano la possibilità di assunzione per gli enti locali virtuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa di personale risulti troppo elevata rispetto alle proprie entrate.
Si rappresenta, altresì, che l'11 settembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020.
Da ultimo, si evidenzia che la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha introdotto all'articolo 57 il comma 3-septies, secondo cui "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".
Si sottolinea, infine, che il contesto emergenziale ha contribuito a definire un quadro particolare, che ha influito sull'implementazione della nuova disciplina assunzionale: in proposito, si comunica che è intenzione del Governo avviare le interlocuzioni necessarie per individuare iniziative adeguate e condivise al fine di verificarne l'impatto.
DADONE FABIANA Ministro per la pubblica amministrazione
14/01/2021