Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/03641 (4-03641)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Martedì 26 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 457
4-03641
presentata da
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, si rappresenta quanto segue.
In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, è stato modificato l'articolo 93 del codice della strada, prevedendo il divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero condotti da coloro che hanno stabilito la propria residenza in Italia una volta decorsi 60 giorni; divieto temperato da alcune eccezioni espressamente previste dalla normativa per alcuni specifici casi di veicolo concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato.
La norma ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione», ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali e di evitare l'applicazione delle sanzioni del codice della strada.
Al fine di intervenire su alcune criticità emerse in sede di applicazione della predetta normativa, sono stati effettuati approfondimenti tra le diverse Amministrazioni interessate, che hanno elaborato alcune proposte confluite nella disposizione normativa introdotta con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio del 2020, cosiddetto «decreto Semplificazione», convertito con la legge n. 120 del 2020.
Con tale intervento è stata esclusa l'applicazione del divieto in questione a diverse categorie: ai residenti nel comune di Campione d'Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.
Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori cosiddetti «frontalieri» occorre rilevare che la disciplina introdotta con il citato decreto-legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020, risolve alcune ma non tutte le criticità emerse in sede applicativa. Infatti, mentre in forza della citata disposizione sono esentati dal divieto di circolazione i «frontalieri» circolanti con veicolo ad essi intestato, non lo sono quanti utilizzano vetture aziendali né vettura riconducibili ai «servizi di cortesia».
Su tali temi ci sono stati una serie di incontri ed è stata registrata una convergenza sulle possibili aperture verso soluzioni comuni; in questo senso si rappresenta la disponibilità del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare delle soluzioni per non penalizzare i lavoratori frontalieri.
Il Viceministro dell'interno: Matteo Mauri.