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Atto a cui si riferisce:
C.4/04385 (4-04385)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 gennaio 2021
nell'allegato B della seduta n. 455
4-04385
presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea

  Risposta. — La vicenda evocata riguarda due minori cittadini italiani, nati in Italia dall'unione di fatto dei genitori, anch'essi-italiani. Dopo aver trascorso un periodo in Danimarca al seguito della madre, titolare di una borsa di studio, l'intero nucleo familiare ha fatto ritorno in Italia nel giugno del 2018. Temendo che i figli potessero essere trasferiti all'estero contro la sua volontà, il padre ha diffidato la compagna dal lasciare il nostro Paese con i bambini e si è attivato per ottenere nei loro confronti un divieto di espatrio. Nonostante ciò, ad agosto 2018 la madre è riuscita a ricondurli a Copenaghen.
  Il procedimento giudiziario promosso in Danimarca dal padre, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si è concluso il 15 marzo 2019 con il diniego al rimpatrio. La presenza dei minori nel Paese è stata ritenuta legittima in considerazione del periodo già trascorso in Danimarca, a seguito di trasferimento concordato dai genitori.
  Una sentenza di secondo grado della Corte d'appello della Danimarca orientale del 31 luglio 2019, definitiva nell'ordinamento danese, ha riconfermato la decisione di primo grado del Tribunale di Copenaghen, secondo la quale i genitori hanno deciso congiuntamente di risiedere in Danimarca. Per questo motivo «i minori non risultano essere trattenuti o sottratti illegalmente e perciò non è possibile accogliere la richiesta [del padre] di restituzione dei minori in Italia».
  L'iscrizione Aire dei minori è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, così come confermato dalla prefettura di Roma-Ufficio territoriale del Governo, che ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dal padre avverso l'iscrizione anagrafica dei minori nell'Aire del comune di Roma.
  Per quanto concerne la procedura adottata dalla cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen in applicazione della normativa vigente, in particolare della legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti» (articoli 1, 3, 8 e 12), del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari» (articoli 33 e 34) e della circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 1 del 21 gennaio 2016, «Disposizioni su passaporti ed emergency travel document», si rappresenta quanto segue.
  In data 14 ottobre 2019 la madre ha presentato alla cancelleria consolare richiesta di emissione dei passaporti per i figli minori. In presenza di figli minori, l'articolo 3, lettera a), della legge sui passaporti n. 1185 del 1967 richiede l'assenso di entrambi i genitori. In mancanza del prescritto assenso dell'altro genitore, è l'ufficio consolare competente, opportunamente adito in qualità di giudice tutelare (ex articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71) a doversi pronunciare in merito alla concessione della relativa autorizzazione al rilascio del passaporto/carta di identità valida per l'espatrio.
  Il capo della cancelleria consolare ha quindi formulato, in data 6 novembre 2019, richiesta al padre di assenso all'emissione dei passaporti dei minori, attenendosi alla procedura prevista dalle disposizioni sopra citate. Nella comunicazione è stata correttamente menzionata la possibilità per il rispondente di motivare per iscritto un eventuale rifiuto, ciò che è effettivamente avvenuto, con la risposta negativa del padre pervenuta il 12 novembre 2019.
  Preso atto di tale dissenso, il capo della cancelleria consolare, adito in qualità di giudice tutelare, ha esperito un'accurata e documentata indagine tesa ad individuare la decisione più adeguata a tutelare il supremo interesse dei minori in questione, da valutare anche sulla base delle decisioni prese dalle competenti autorità giudiziarie e amministrative. Il capo della cancelleria consolare, tenendo conto delle ragioni di dissenso esposte dal padre, non ha autorizzato il rilascio dei passaporti dei minori alla richiedente. Prima di esprimersi sulla richiesta, il capo della cancelleria consolare, con l'autonomia di giudizio che la legge gli attribuisce nella valutazione di tali fattispecie, nel rispetto delle normative vigenti e applicando la diligenza del buon padre di famiglia, ritiene doveroso, considerando il vigente regime di affido condiviso dei minori, attendere la decisione del tribunale ordinario di Roma, pure adito dal padre che ha presentato denuncia per sottrazione di minori.
  In base all'istruttoria già svolta e alle informazioni acquisite, inclusa la sentenza definitiva delle competenti autorità giudiziarie danesi, il capo della cancelleria consolare ritiene che non sussista, attualmente, il paventato rischio di un possibile tentativo della madre di sfuggire alla giustizia italiana. Egli ha però tenuto nella dovuta considerazione anche la volontà del padre che, nella sua lettera di diniego alla concessione del passaporto, aveva invece espresso il proprio consenso al rilascio di carte d'identità valide per l'espatrio in favore dei due minori. Alla luce di ciò, e avendo la madre successivamente modificato in tal senso la propria iniziale richiesta alla cancelleria consolare, sono pertanto state rilasciate le carte d'identità valide per l'espatrio per i minori E.B. in data 23 dicembre 2019 e A.B. in data 7 febbraio 2020. I documenti permetteranno loro di incontrare il padre e i propri familiari in territorio italiano.
  Sulla base di quanto sopra esposto, la procedura seguita dagli uffici consolari di Copenaghen, rappresentati dal capo della cancelleria consolare Stefano Salmaso, appare del tutto corretta e si inserisce nel pieno rispetto delle normative vigenti, del principio della bigenitorialità e, in particolare, della tutela del superiore interesse dei minori.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.