• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02031 (3-02031) (Presentata il 19 gennaio 2021)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02031presentato daDARA Andreatesto diMercoledì 20 gennaio 2021, seduta n. 454

   DARA, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:

   l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 16 gennaio 2021, vieta espressamente, alla lettera gg) del comma 10 dell'articolo 1, la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica ed analcolica da parte di tutti i negozi specializzati con codici Ateco 47.25 dalle ore 18,00, lasciando, invece, la libertà di vendere gli stessi prodotti a tutti gli altri negozi commerciali;

   il medesimo divieto riguarda anche le attività con codice Ateco 56.3;

   tale espresso divieto appare agli interroganti discriminatorio e privo di alcuna ratio ai fini delle misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

   se, infatti, come è ovvio supporre, la norma è volta non già a contrastare la vendita di bevande alcoliche, bensì a evitare assembramenti e uscite per acquisti, risulta incomprensibile la scelta di vietare a centinaia di enoteche sparse per il territorio nazionale di continuare a lavorare nel rispetto dei protocolli di sicurezza igienico-sanitari e di distanziamento interpersonale prescritti, consentendolo invece alla grande distribuzione;

   come denunciato in una lettera aperta del presidente di Vinarius, l'Associazione delle enoteche italiane, pur comprendendo «il momento di forte difficoltà che sta attraversando il nostro Paese a causa della pandemia e il carattere di urgenza con cui vengono prese le relative decisioni incorrendo in possibili errori nella redazione dei codici Ateco», tale norma discrimina «attività e operatori professionali appartenenti al settore del commercio di bevande alcoliche» preoccupato dal fatto che «inibire l'apertura dopo le 18 toglie all'enoteca il 30 per cento del fatturato giornaliero in un quadro economico generale che ci vede già penalizzati» –:

   quali siano le ragioni sottese alla scelta di vietare l'asporto dopo le 18 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 e se il Governo non ritenga di rivedere tale decisione eliminando detto divieto, a giudizio degli interroganti, fortemente discriminatorio.
(3-02031)
(Presentata il 19 gennaio 2021)