• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04787 AUGUSSORI, NISINI, CAMPARI, LUCIDI, TOSATO, ZULIANI, FREGOLENT, MONTANI, PERGREFFI, ARRIGONI, PIANASSO, URRARO, LUNESU, RICCARDI, ALESSANDRINI, BERGESIO, PISANI Pietro, BAGNAI, DORIA,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04787 presentata da LUIGI AUGUSSORI
martedì 19 gennaio 2021, seduta n.293

AUGUSSORI, NISINI, CAMPARI, LUCIDI, TOSATO, ZULIANI, FREGOLENT, MONTANI, PERGREFFI, ARRIGONI, PIANASSO, URRARO, LUNESU, RICCARDI, ALESSANDRINI, BERGESIO, PISANI Pietro, BAGNAI, DORIA, PITTONI, CASOLATI, IWOBI, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI, CANTU' - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, sino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero;

la disposizione richiamata produce effetti molto rilevanti anche sul periodo di comporto, quella fase nella quale il lavoratore dipendente, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essere conseguentemente licenziato;

sebbene di principio l'assenza da lavoro conseguente a ricovero ospedaliero sia computata ai fini del periodo di comporto, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si precisa che "tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comporto";

la disposizione di cui all'articolo 26 è stata successivamente modificata, al fine di differirne l'efficacia sino al 15 ottobre 2020, per effetto dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, mentre dal 16 ottobre i lavoratori fragili sono stati chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

senonché, l'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, ha previsto che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichino nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, lasciando quindi aperta una finestra, decorrente dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, nella quale i lavoratori fragili sono stati completamente privati di tutele e si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;

è quindi indispensabile formalizzare il principio per cui i periodi di assenza dal servizio per causa COVID-19 non sono computati nel periodo di comporto, come del resto discende dall'ordine del giorno 9/2790-bis-AR/349, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2790-bis, presso la Camera dei deputati, il cui accoglimento impegna il Governo a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili in questa direzione, e come richiesto anche dall'ordine del giorno presentato nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge 2054 (G1.137),

si chiede di sapere se il Governo intenda tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, chiarendo espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non siano computabili nel periodo di comporto.

(4-04787)