• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.1/00313 premesso che: il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto un'apposita pagina web per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo...



Atto Senato

Mozione 1-00313 presentata da SIMONE BOSSI
mercoledì 13 gennaio 2021, seduta n.291

BOSSI Simone, CAMPARI, CENTINAIO, PELLEGRINI Emanuele, RIPAMONTI, NISINI, AUGUSSORI, BRIZIARELLI - Il Senato,

premesso che:

il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha predisposto un'apposita pagina web per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, aggiornato in seguito alle disposizioni del decreto 3 dicembre 2020. La pagina web dovrebbe essere una pagina con risposte a carattere generale, per consentire a tutti di trovare indicazioni per la propria situazione specifica;

nel mondo della pesca professionale e della pesca dilettantistico-sportiva, però, si registrano alcune difficoltà per le diverse interpretazioni relative agli spostamenti tra regioni, comuni e province, che, date la peculiarità di tale attività, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo avrebbero bisogno di specifiche deroghe;

considerato che:

tale incertezza interpretativa genera forte confusione tra i praticanti della pesca sportiva, i quali non sanno come comportarsi nel timore di essere sanzionati;

va ricordato che la pesca sportiva, come ogni attività sportiva amatoriale, sostiene un'intera filiera produttiva ad essa collegata, che coinvolge migliaia di aziende e di lavoratori;

risulta fondamentale scrivere un protocollo che preveda regole certe e di lungo periodo, contenente i comportamenti da adottare in situazione di crisi, per non dover di volta in volta costringere amatori e associazioni ad interrogare le istituzioni per capire come operare,

impegna il Governo ad emanare, il prima possibile, un protocollo per la pratica della pesca sportiva, con indicazioni precise su quali pratiche e spostamenti siano consentiti in base al diverso grado di gravità della regione (zona gialla, arancione o rossa), sulla base dei seguenti principi:

con riferimento alle attività di Pesca in zona gialla, prevedere che:

a) l'attività di pesca professionale sia consentita in tutto il territorio della regione;

b) lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, sia consentita in forma individuale e limitata esclusivamente nel territorio della regione e di quelle limitrofi di pari colore;

c) all'interno del territorio provinciale siano consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie;

d) lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, siano consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;

e) siano consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;

f) l'attività di pesca dilettantistico-sportiva sia consentita presso i tutti i centri privati di pesca, inclusi laghetti o cave, esclusivamente nel territorio della regione e di quelle limitrofe di pari colore;

con riferimento alle attività di Pesca in zona arancione, prevedere che:

a) l'attività di pesca professionale sia consentita in tutto il territorio della regione;

b) lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, sia consentita in forma individuale e limitata esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione;

c) all'interno del territorio provinciale siano consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie;

d) lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, siano consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;

e) siano consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;

f) l'attività di pesca dilettantistico-sportiva sia consentita presso i centri privati di pesca, inclusi laghetti o cave, esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione;

con riferimento alle attività di pesca in zona rossa:

a) l'attività di pesca professionale sia consentita in tutto il territorio della regione;

b) lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, sia consentita in forma individuale e limitata esclusivamente nel territorio del comune di residenza, domicilio o abitazione;

c) all'interno del territorio provinciale siano consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie;

d) lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sia consentito al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;

e) sia consentito ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;

f) l'attività di pesca sia consentita altresì presso i centri privati di pesca, inclusi laghetti o cave esclusivamente nel proprio comune di residenza.

(1-00313)