• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04712 CARBONE - Al Ministro della salute. - Premesso che: l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta "Bianco Gelli") prevede che "gli esercenti le professioni sanitarie,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04712 presentata da VINCENZO CARBONE
mercoledì 30 dicembre 2020, seduta n.289

CARBONE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta "Bianco Gelli") prevede che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale";

al comma 2 del citato articolo 5 si prevede che nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche il previsto decreto del Ministro della salute debba in base alla lettera a) stabilire i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale, ed in base alla successiva lettera c) le procedure di iscrizione all'elenco, nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso;

il previsto decreto è stato emanato dal Ministro della salute in data 2 agosto 2017;

tale decreto, all'articolo 2, comma 1, prevede che ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b), cioè avere rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina e inoltre avere una rappresentatività di almeno il 30 per cento dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale;

al successivo art. 3 il decreto del Ministro della salute stabilisce che "la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione agli interessati, la sospensione della Società scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul sito internet del Ministero della salute";

le specialità mediche in Italia sono 50 e le altre professioni sanitarie sono 20: per un totale di 70 aree di riferimento, potenzialmente riconducibili a società e associazioni scientifiche sanitarie;

sul sito web del Ministero della salute è scritto che: "Nell'Elenco risultano iscritte n. 293 società e associazioni, che hanno superato la valutazione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto aggiornato successivamente all'entrata in vigore del Decreto ministeriale" senza alcun riferimento all'effettivo e fondamentale possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a) e b),del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017;

tale fatto risulta evidente da una sommaria lettura dell'elenco, nel quale per alcune specialità risultano iscritte un tale numero di società che, ove rispettassero tutte il requisito della rappresentatività di almeno il 30 per cento, genererebbero il paradossale effetto di una percentuale spesso superiore al 120-150 per cento;

il dettato e la ratio della legge "Bianco Gelli" sono nel senso di formare un elenco contenuto di società scientifiche altamente rappresentative ed effettivo riferimento delle singole specialità, che siano quindi in grado di relazionarsi in modo puntuale ed efficace con le Istituzioni, anche attraverso l'elaborazione di linee guida scientificamente validate e consolidate a tutela e nell'interesse della salute della popolazione;

l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo 2017 n. 24, prevede l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito presso il Ministero della salute con decreto ministeriale 2 agosto 2017 e tale aggiornamento è in corso, risultando aperte le nuove iscrizioni fino al termine del 26 gennaio 2021,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, considerata l'imminente revisione biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di renderlo effettivamente rispondente a tutti i previsti requisiti normativi, sino ad oggi in molti casi ignorati, a tutela della salute pubblica e nell'interesse della stessa Amministrazione.

(4-04712)