• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02200 DE FALCO, BONINO, FATTORI, GIARRUSSO, DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI, DI MARZIO, PISANI Giuseppe - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02200 presentata da GREGORIO DE FALCO
mercoledì 30 dicembre 2020, seduta n.289

DE FALCO, BONINO, FATTORI, GIARRUSSO, DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI, DI MARZIO, PISANI Giuseppe - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei. - Premesso che:

la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, meglio conosciuta come MARPOL 73/78 (ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e con legge 4 giugno 1982, n. 438), all'annesso IV stabilisce le norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi, le cosiddette "acque reflue" o "sewage" che sono le acque di scarico (liquami, acque di scolo), nere e grigie, provenienti dai vari servizi, quali bagni e cucine a bordo della nave;

il citato annesso, nella Regulation 11, stabilisce che lo scarico di liquami in mare è vietato, tranne quando la nave ha in funzione un impianto di trattamento delle acque reflue approvato o quando la nave scarica liquami sminuzzati e disinfettati utilizzando un sistema approvato e ad una distanza di oltre tre miglia nautiche dalla terra più vicina;

le acque di scolo che non vengono sminuzzate o disinfettate possono essere sversate a una distanza di oltre 12 miglia nautiche dalla terra più vicina, quando la nave è in rotta e procede a non meno di 4 nodi, e la velocità di sversamento delle acque reflue non trattate deve essere approvata dall'amministrazione;

il decreto legislativo n. 182 del 2003 stabilisce che tra i rifiuti prodotti dalle navi vanno comprese anche le acque reflue, e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina; detti rifiuti, prodotti a bordo di una nave, rientrano nell'ambito di applicazione degli annessi I, IV e V della MARPOL 73/78, così come i rifiuti associati al carico, di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78; (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 182 del 2003);

il citato decreto legislativo stabilisce, inoltre, all'articolo 7 che il comandante della nave deve conferire i rifiuti prodotti dalla nave stessa all'impianto portuale di raccolta ogni volta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari;

l'unica deroga a quanto esposto consiste nel fatto che la stessa nave abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento;

inoltre il comma 2 dello stesso art. 7 stabilisce che l'Autorità competente, qualora ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati, o nel caso in cui detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto;

infine al comma 3 dello stesso articolo 7 si stabilisce che: "Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale";

considerato che:

la normativa citata appare chiaramente rivolta ad obbligare le navi al conferimento in porto di tutti i rifiuti prodotti dalla nave, in particolare delle acque reflue;

non si spiega pertanto la cosiddetta "circolare esplicativa" trasmessa in data 11 giugno 2019 dal Ministero dell'ambiente con prot. 10526 al Reparto Ambientale Marino (RAM), e da questi girata il 24 giugno 2019 con prot. RAM/1758/2/2019 a tutte le capitanerie di porto, con la quale s'invitava le suddette capitanerie a dare seguito a quanto previsto dalla circolare, tramite ordinanze specifiche;

in questa presunta "circolare" è presente un'interpretazione contraria alle norme vigenti della disciplina del sewage prodotto dalle navi, in quanto si sostiene che «la nave dotata di un impianto di trattamento del sewage con le caratteristiche di cui alla regola 9.1.1 dell'Annesso IV della Convenzione Marpol può scaricare gli effluenti (sewage) senza restrizioni in termini di distanza dalla costa, velocità e rateo di discarica, quindi anche nelle acque portuali, purché l'impianto di trattamento dei reflui sia pienamente operativo ed efficiente e non si determinino le condizioni negative (produzioni di solidi galleggianti o decolorazione delle acque circostanti) previste nella regola 11.1.2.2 del medesimo Annesso IV»;

quanto esposto è stato ampiamente trattato in un servizio della trasmissione "Report", andato in onda lunedì 14 dicembre 2020 su RAI 3, confermando l'urgenza di intervenire;

fermo sapendo che l'attuale quadro normativo è molto più restrittivo di quanto non dica quella circolare erronea e contra legem;

nel 2019 la Commissione europea ha proseguito nella procedura di infrazione relativa alla inadeguatezza dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico urbane in alcuni Paesi italiani. Una delle precedenti tre procedure d'infrazione si è già conclusa con una condanna della Corte UE, per la quale l'Italia deve pagare una multa di 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre fino all'adeguamento della rete fognaria e dei depuratori. Non si può non tenere conto di questi precedenti anche in relazione alla specifica questione oggetto del presente atto di sindacato ispettivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, non intendano impegnarsi a ritirare immediatamente la citata circolare.

(3-02200)