• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02790-bis- ...    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla normativa vigente relativa all'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso (detti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02790-bis-AR/229presentato daGADDA Maria Chiaratesto diDomenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla normativa vigente relativa all'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso (detti anche «MACSI») meglio nota come «plastic tax», di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    in particolare, l'entrata in vigore dell'imposta viene prorogata al 1o luglio 2021;
    ai sensi del suddetto articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i dispositivi medici ed «i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali»: una categoria di cui non è presente una definizione chiara nella normativa vigente, pur essendo chiaro l'intento del legislatore di non penalizzare con un'imposta quei prodotti che per diverse ragioni non possono fare a meno di un imballaggio in plastica vergine, come i medicinali per uso umano;
   considerato che:
    gli alimenti a fini medici speciali, noti anche come medical foods, sono utilizzati per la nutrizione dei pazienti che hanno un disturbo o una condizione medica che influisce negativamente sulla loro capacità di fare ricorso ai «normali» alimenti: ad esempio i pazienti oncologici che hanno subito l'asportazione dello stomaco;
    questi alimenti sono utilizzati sotto controllo medico e consumati negli ambienti sanitari, negli ospedali, nelle case di cura e al domicilio del paziente e sottoposti ad un regime giuridico speciale rispetto ai comuni alimenti: ad essi è dedicato il Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015 che ne disciplina numerosi aspetti, come l'immissione in commercio e la composizione e smaltimento;
    l'imballaggio in plastica vergine per gli alimenti a fini medici speciali è strettamente necessario per assicurare la sicurezza alimentare del paziente e garantire il mantenimento del contenuto di nutrienti essenziali per tutto il «ciclo di vita» del prodotto;
    l'imballaggio in plastica degli AFMS consente inoltre un utilizzo sicuro e semplice per i pazienti, specialmente quelli più anziani, ed il rischio di dispersione nell'ambiente è molto basso, visto che l'utilizzo è limitato all'ambiente sanitario;
    per gli AFMS possono valere quindi le medesime considerazioni che hanno spinto il legislatore ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta alcuni prodotti utilizzati in ambito sanitario,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   esentare gli alimenti a fini medici speciali dall'ambito di applicazione dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica monouso;
   indicare in sede di implementazione dell'imposta, che gli alimenti a fini medici speciali ricadono nella categoria dei «preparati medicinali», i cui imballaggi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
9/2790-bis-AR/229. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda.