• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02790-bis- ...    premesso che:     l'A.C. 2790-bis, contiene il Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02790-bis-AR/289presentato daASCARI Stefaniatesto diDomenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446

   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2790-bis, contiene il Disegno di Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, A.C. 2790-bis;
    nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è stato approvato l'emendamento 207.019 Tripodi che istituisce, tramite un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 207, presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità;
    destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità;
    modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno;
    le discriminazioni e la violenza di genere possono, tuttavia, assumere svariate sfaccettature, alcune più note ed evidenti, altre più subdole ma per questo non meno dannose;
    in questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi in avanti per tutelare le donne dagli abusi e in generale per contrastare la violenza di genere, tra i quali vale la pena ricordare la recente approvazione del codice rosso;
    tuttavia, ancora molto rimane da fare: questo periodo di necessarie restrizioni ai movimenti e alle relazioni sociali hanno costretto milioni di famiglie in casa, esasperando situazioni di abusi e violenze tra le mura domestiche;
    il servizio di emergenza telefonica 1522 e chat web, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in questo periodo ha registrato un calo di utenza nelle prime due settimane di marzo rispetto allo stesso periodo del 2019, del 55,1 per cento, passando da 1.104 a 496;
    anche i centri antiviolenza e le case rifugio rimangono aperti durante questo periodo che tuttavia devono fare i conti con le nuove regole imposte per evitare il diffondersi del virus che, tra l'altro, prevedono un minimo di distanza interpersonale e, di conseguenza, riducono la capienza massima delle strutture;
    le statistiche e l'evidenza empirica ci mostrano chiaramente che le vittime sono molto meno propense a denunciare quando sono costrette a vivere in una situazione di fragilità e dipendenza economica dai soggetto maltrattante;
    in questo caso, oltre ai rischi connessi a ritorsioni e violenze per il solo fatto di aver sporto denuncia, e ai rischi connessi alla necessità di tutelare i minori, ove presenti, le vittime si devono confrontare con un importante fattore deterrente, di tipo economico: infatti, alla denuncia spesso consegue l'immediata indisponibilità di risorse finanziarie che molto spesso fanno interamente capo al soggetto maltrattante;
    stiamo infatti parlando della cosiddetta violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante;
    la rete delle case rifugio, punti di ascolto e associazioni impegnate nella tutela delle donne e delle vittime di abusi, forniscono un importante, fondamentale e insostituibile servizio per garantire accoglienza, vitto e alloggio alle vittime; un servizio che, tuttavia, non può essere sufficiente di per sé ad assicurare l'indipendenza economica delle vittime e dei nuclei famigliari nel medio e nel lungo periodo, e quindi sufficiente per neutralizzare questa dipendenza economica;
    attualmente, esiste un Fondo a cui le vittime di alcuni reati, inclusi quelli cosiddetta di genere, possono accedere: si tratta del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», così rinominato nel 2016 dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 con l'aggiunta dei reati intenzionali violenti, che ha lo scopo di erogare indennizzi, rimborsi e prestiti alle vittime;
    questo fondo, tuttavia prevede la possibilità di accedere a determinati benefici economico-finanziario ma solo in presenza di una sentenza di condanna (definitiva) che, come è noto, comporta un'attesa processuale che può tardare anche diversi anni: un'attesa insostenibile, soprattutto in alcuni contesti in cui anche alcune ore o minuti possono mettere a repentaglio la sopravvivenza delle vittime;
    dunque, scontiamo l'assenza di uno strumento normativo che possa fornire alle vittime il supporto necessario per un periodo sufficiente a neutralizzare la dipendenza economica dal maltrattante e a riorganizzazione la propria vita e quella dei propri (eventuali) figli;
    non prevedendo l'intervento di una sentenza di condanna definitiva, anche al fine di limitare il già marginale fenomeno delle denunce strumentali, si potrebbe, quale condizionalità per accedere ai benefici, prevedere la presenza di una misura di prevenzione personale o misure cautelari personali in capo al soggetto maltrattante. Infatti, queste misure vengono adottate a seguito di una prima valutazione da parte del magistrato sulla fondatezza del contenuto della denuncia o comunque della pericolosità del soggetto maltrattante;
    inoltre, consapevoli di non avere ancora le certezze che potrebbero emergere da una più articolata e approfondita valutazione in sede processuale, si prevede l'obbligo della restituzione delle somme, sia in caso di ritiro della denuncia, sia in caso di pronuncia di sentenza sfavorevole alla (presunta) vittima;
    al fine di evitare sprechi di denaro pubblico, si potrebbe modulare l'accesso al Fondo: sia in base alla situazione economica-patrimoniale dell'istante che all'accoglienza della rete di accoglienza delle vittime;
    si potrebbe aggiungere all'elenco delle informazioni che devono essere rese alla persona offesa (ex articolo 90-bis c.p.p.), anche le possibilità fornite da questo nuovo strumento;
    risulta prioritario, anche al fine di riorganizzare la vita futura delle denuncianti, la destinazione di risorse alla loro formazione professionale ovvero all'accesso a strumenti per l'autoimprenditorialità, come descritto in merito alle azioni governative raccolte su imprenditricioggi .governo.it;
    ovviamente, un siffatto strumento normativo, così articolato, non può prescindere dalla collaborazione con la già richiamata rete di associazioni, enti, comitati che si occupano su tutto il territorio di tutelare le vittime di violenza di genere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche di tipo normativo, volte a istituire un Fondo per contrastare la violenza economica o dipendenza economica dal soggetto maltrattante, in favore delle vittime di violenza di genere, in collaborazione con associazioni, enti, comitati impegnati nella tutela di queste vittime, avente lo scopo di fornire supposto economico e finanziario, nonché formazione professionale e sostegno all'autoimprenditorialità.
9/2790-bis-AR/289. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascari, Ehm, Pezzopane, Testamento, Elisa Tripodi, Sarli, Barbuto, Palmisano.