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Atto a cui si riferisce:
C.4/04741 (4-04741)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 445
4-04741
presentata da
BAGNASCO Roberto

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiede di sapere quali misure si intendano adottare in relazione ai tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.
  Preliminarmente evidenzio che il termine di pagamento del Tfr/Tfs così come inizialmente disciplinato dall'articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per la finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, era differenziato a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Nel dettaglio, il pagamento doveva avvenire:

   entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;

   non prima di 12 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine stabilito del contratto a tempo determinato;

   non prima di 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, e altro.

  Successivamente, con l'intervento introdotto dall'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» tali termini sono stati modificati e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tfs/Tfr è stato corrisposto secondo le seguenti modalità:

   in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

   in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è tra 50.000 e 100.000 euro;

   in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro.

  Con specifico riferimento alla decisione della Consulta con riguardo al termine di 24 mesi per la liquidazione del Tfs relativo alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio ordinamentali (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997), la sentenza n. 159 del 2019 ha dichiarato la ragionevolezza del regime temporale adottato dal legislatore e la non violazione del principio di parità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato.
  La Corte, in particolare, ha rilevato che, in relazione alla necessità di garantire la salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale, la modalità di corresponsione dilazionata e rateale, nel caso di specie 24 mesi di tempo per l'erogazione del Tfs, non è affetta da vizi di legittimità costituzionale.
  La Corte, in particolare, evidenzia che il meccanismo introdotto dal legislatore prevede «una graduale progressione delle dilazioni, via via più ampie con l'incremento delle indennità, ed è pertanto calibrato in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti e da individuare, anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole».
  Con riferimento, invece, ai tempi (12 mesi) di erogazione del Tfs nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio ordinamentali, la Corte ha formulato, nelle conclusioni della sentenza, un invito al Parlamento affinché ponga in essere un'organica revisione della materia, in considerazione del fatto che «la disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata».
  Ancorché le indicazioni della Corte costituzionale e le tematiche che sono alla base dei quesiti posti dall'interrogante si riferiscano a scelte fatte da precedenti Governi, non posso non segnalare come esse hanno trovato un'adeguata risposta nelle scelte già operate da questo Esecutivo.
  Con l'introduzione della cosiddetta misura «quota 100», di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è stato infatti previsto che coloro i quali accedono all'uscita anticipata dal mondo del lavoro secondo la suddetta misura e coloro i quali maturano o hanno maturato (alla data di entrata in vigore del decreto-legge) il diritto a pensione secondo le regole ordinarie, possono vedersi riconosciuta un'anticipazione del Tfs/Tfr per un importo massimo di euro 45.000,00.
  Detta anticipazione verrà erogata direttamente dalle banche o dagli intermediari finanziari.
  Al pensionato, inoltre, è stato riconosciuto anche uno sgravio fiscale, mediante la riduzione dell'aliquota Irpef.
  In sostanza, all'atto del collocamento a riposo sarà il dipendente a scegliere se avere subito il Tfr/Tfs con anticipazione bancaria o averlo in tempi più lunghi usufruendo in ogni caso del vantaggio dello sgravio fiscale.
  In entrambi i casi risulta pienamente salvaguardata la funzione «retributiva e previdenziale» del Tfr/Tfs auspicata dalla Corte costituzionale.
  Per quanto concerne la disciplina attuativa della previsione sull'anticipazione del Tfr/Tfs, la norma primaria prevede l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un regolamento disciplinante le modalità di accesso al finanziamento e di attivazione del fondo di garanzia istituito per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento, e la sottoscrizione di una convenzione con l'A.B.I.
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2020, n. 150.
  Esso prevede, in sintesi, che dalla data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all'ente erogatore del Tfs/Tfr e la data di accredito dell'anticipazione da parte dell'Istituto di credito debbano intercorrere non più di 90 giorni. In ordine ai tempi di istruttoria interna da parte degli istituti di credito, ne viene prevista la contrazione e la semplificazione, anche ai fini della cosiddetta adeguata verifica. In questo modo, verranno drasticamente ridotti i tempi di materiale percezione dell'indennità connessa alla cessazione dell'attività lavorativa e si porrà fine ad una grave penalizzazione dei lavoratori pubblici.
  Infine, il 5 settembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 il decreto 19 agosto 2020 recante «Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda di anticipo e di adesione della banca, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni finanziarie, lo schema della proposta di contratto nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.
La Ministra per la pubblica amministrazione: Fabiana Dadone.