• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01994/002 in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1994/2 presentato da LUCA CIRIANI
martedì 15 dicembre 2020, seduta n. 282

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, regolamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav (scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate .al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.
(numerazione resoconto Senato G1.101)
(9/1994/2)
Ciriani, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi