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Atto a cui si riferisce:
C.4/04362 (4-04362)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 4 dicembre 2020
nell'allegato B della seduta n. 439
4-04362
presentata da
CORNELI Valentina

  Risposta. — L'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico rientra tra i livelli essenziali che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire nell'ambito delle risorse messe annualmente a disposizione dello Stato.
  In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio (del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», all'articolo 60, garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, di cura e di trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, richiamando integralmente la legge 18 agosto 2015, n. 134, «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», che definisce gli interventi di tutela della salute che il Servizio sanitario nazionale deve garantire attraverso le sue articolazioni centrali, regionali e locali.
  Inoltre, il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli articoli 25 e 32, assicura l'erogazione dell'assistenza sociosanitaria (distrettuale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, indicando le specifiche aree di attività nelle quali il Servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, nonché riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati su avanzate evidenze scientifiche e su linee guida.
  In particolare, nei citati articoli, indipendentemente dalla specifica condizione o patologia di ciascun assistito, viene garantita, altresì, la presa in carico integrata del paziente e della famiglia, la valutazione multidimensionale dei bisogni clinici e assistenziali e la stesura di un programma terapeutico individualizzato, che indichi il trattamento sanitario più adatto a quel paziente, in termini di intensità, complessità assistenziale e durata, nonché il luogo di cura in cui deve essere erogato, a domicilio, o presso i servizi territoriali delle Asl o in una struttura residenziale o semiresidenziale, nonché le modalità del suo monitoraggio nel tempo.
  Quanto ai casi descritti nell'interrogazione in esame, si precisa che a questo Ministero non sono pervenute segnalazioni, le quali, per la gravità rappresentata, avrebbero senz'altro comportato l'inoltro di una richiesta di chiarimenti alla regione, in ordine ai contestati disservizi, pur nel rispetto del riparto delle competenze e della conseguente attribuzione specifica in materia di «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali» sul territorio, demandata alle regioni.
  Le persone con disturbi dello spettro autistico necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19.
  In effetti, le misure adottate per contenere la diffusione dell'evento pandemico, in particolare durante la «fase 1», hanno spesso fatto registrare un impatto negativo sulla salute e sui comportamenti di questi soggetti assistiti: in merito a questi casi sono pervenute al Ministero della salute numerose segnalazioni.
  Per fronteggiare tali criticità, il rapporto dell'Istituto superiore di sanità sul COVID-19 «Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», pubblicato il 30 marzo 2020, ha fornito indicazioni per offrire un appropriato sostegno ai soggetti nello spettro autistico.
  In linea generale, i servizi sanitari dedicati sono tenuti a continuare ad erogare tutte le attività di supporto non incompatibili con le disposizioni normative adottate a seguito dell'epidemia, anche attraverso il ricorso a metodiche e tecniche alternative a quelle di base.
  Pertanto tutte le attività ambulatoriali e semiresidenziali non urgenti e per le quali non sia indispensabile l'effettuazione in presenza dell'assistito, devono essere rimodulate ricorrendo a modalità telematiche, allo scopo di garantire la massima continuità di supporto alle persone nello spettro autistico ed alle loro famiglie, e nel contempo, il minimo rischio di diffusione del contagio.
  Si segnala che, durante al «fase 1», alcune regioni hanno provveduto ad emanare ordinanze, circolari e disposizioni precisando che, anche in tale fase di emergenza, poteva risultare necessario, a vantaggio dei quadri clinici che ne avessero necessità e valutando attentamente i rischi, consentire brevi uscite accompagnate, quali indispensabili azioni di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni dei soggetti, e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
  
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Sandra Zampa.