• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/04608 STEFANI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che: l'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04608 presentata da ERIKA STEFANI
lunedì 14 dicembre 2020, seduta n.281

STEFANI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e noto anche come "decreto Cura Italia", prevede l'erogazione di un'indennità mensile destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività professionale o il loro rapporto di lavoro;

a tal fine, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, attraverso il quale sono stati erogati i contributi accennati;

la disposizione richiamata è stata resa esecutiva attraverso un decreto del ministro del Lavoro, adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 30 marzo 2020;

il decreto ha previsto l'erogazione di un'indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, in favore di determinate categorie di lavoratori;

tra i requisiti necessari per richiedere il beneficio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto stesso, vi è quello di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;

ne consegue che i soggetti con disabilità, titolari di una pensione di invalidità, non hanno diritto al beneficio di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia;

tale discriminazione appare, a parere dell'interrogante, ingiustificata, in quanto penalizza dei lavoratori che non sono titolari di una pensione di vecchiaia, bensì di un trattamento legato alla disabilità e quindi pensato per sostenere le spese che una persona con disabilità deve sostenere;

l'articolo 44 del decreto-legge, del resto, non prevede affatto che il beneficio debba essere erogato a condizione che il soggetto interessato sia privo di trattamento pensionistico;

il decreto ministeriale pone quindi dei dubbi di legittimità, dal momento che condiziona l'erogazione del beneficio ad un requisito non previsto dalla norma primaria,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo vogliano adottare al fine di porre rimedio alla palese ed ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori con disabilità, nei termini richiamati in premessa.

(4-04608)