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Atto a cui si riferisce:
C.5/04648 (5-04648)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04648

  Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative in materia di regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al lavoro agricolo.
  Al riguardo, in ordine alla problematica dei «voucher» in agricoltura – innanzitutto – voglio precisare che il legislatore è intervenuto introducendo, a far data dal 24 giugno 2017, la disciplina delle prestazioni autonome occasionali di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

  d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2019 svolte nei confronti di società sportive di cui alla legge n. 91 del 1981, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

  Nell'ambito dell'agricoltura, proprio in ragione delle esigenze del settore, la disciplina delle prestazioni occasionali prevede inoltre alcune specificità.
  Ad esempio, in relazione al compenso, è previsto che la misura minima oraria dello stesso – normalmente pari a 9 euro – nel settore agricolo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  Inoltre, rispetto agli obblighi di comunicazione si prevede una semplificazione specifica per le prestazioni da rendersi in agricoltura. L'obbligo in questione consiste infatti nella trasmissione, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center, di una dichiarazione contenente, tra l'altro, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione. Nell'ambito del settore agricolo è invece sufficiente comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.
  Inoltre in relazione alle peculiarità del settore agricolo, la citata piattaforma è stata implementata attraverso delle funzionalità legate, fra l'altro, alla misura minima del compenso e alla possibilità di indicare la durata della prestazione secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.
  Per quanto concerne l'emersione di rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, voglio evidenziare che il cosiddetto Decreto Rilancio, si inserisce nel complesso delle risposte necessarie e indifferibili all'emergenza sanitaria in corso, con l'obiettivo di tutelare meglio la salute pubblica. Attraverso il provvedimento si è voluto, inoltre, restituire dignità ai lavoratori, strappandoli da situazioni di reale o potenziale sfruttamento, favorire legalità e sicurezza, assicurare manodopera indispensabile e regolare in settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.
  L'emersione è, tra l'altro, anche un ulteriore tassello del «Piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022». Accanto a prevenzione, vigilanza e contrasto, questo prevede, infatti, anche assistenza e reinserimento socio-lavorativo per le vittime. Lo stesso articolo 103 del Decreto Rilancio dedicato all'emersione, richiama ai commi 20 e 21 il Piano e l'implementazione delle sue misure da parte di Amministrazioni dello Stato e Regioni per contrastare fenomeni di concentrazione e garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie in un'ottica di prevenzione del contagio da COVID-19.
  Nel settore agricolo l'emersione ha avuto inoltre, anche l'obiettivo di rispondere alla domanda di lavoro delle aziende agricole oneste che non vogliono rivolgersi al mercato parallelo gestito dai caporali. Queste costantemente denunciano una mancanza di manodopera che mette a serio rischio le campagne di raccolta. Le restrizioni alla mobilità internazionale durante il lockdown hanno impedito l'arrivo dall'estero dei lavoratori stagionali stranieri che ogni anno garantiscono il funzionamento di questa parte della filiera del made in Italy. Alle esigenze urgenti del settore non si è poteva quindi rispondere in tempo con il decreto flussi per lavoro stagionale, la cui adozione è stata possibile solo nel mese di ottobre.
  L'esame delle domande è ancora in corso, ma, il semplice avvio della procedura di emersione ha consentito a oltre 200 mila lavoratori di uscire da una condizione di invisibilità che diventava particolarmente e ulteriormente pericolosa in costanza dell'emergenza sanitaria, per i diretti interessati e per le comunità di accoglienza.
  Visto l'elevato numero delle domande pervenute, la recente regolarizzazione non può essere considerata un'occasione sprecata. Anche in agricoltura le oltre 30.000 domande rappresentano un numero consistente di rapporti di lavoro che, in caso di esito favorevole, potrebbero essere regolamentati e nella gran parte dei casi restare regolari anche negli anni avvenire, come verificato analizzando le carriere dei lavoratori regolarizzati nelle sanatorie del 2002 e del 2012.