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Atto a cui si riferisce:
C.5/05038 (5-05038)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05038

  Passo ad illustrare l'atto concernente la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell'attuale fase di emergenza sanitaria fornendo gli elementi di risposta sulla base anche dei contributi dell'Inps espressamente interpellato.
  L'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 e l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 hanno disposto, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.
  L'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto che l'effettuazione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi della medesima norma, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
  In proposito, si osserva che quanto indicato dall'interrogante ovvero che «in relazione ai successivi controlli che l'amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del Durc dei beneficiari, il decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto, all'articolo 11, una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune imprese, aventi codice Ateco indicato nella norma e sede in zona “rossa” o “arancione”, per il periodo di novembre 2020» devo fornire una precisazione.
  Infatti, l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2020 ha previsto la sospensione contributiva dei versamenti del mese di novembre 2020 per tutti i datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge e in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (classificate zone rosse).
  La Regione Sicilia, con Ordinanza del 4 novembre 2020, poi rinnovata, è stata classificata in zona arancione, ossia con le limitazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Dal 29 novembre 2020 la Regione Sicilia è in zona gialla - Ordinanza del 27 novembre 2020. Pertanto, nel caso della Regione Sicilia, l'effetto sospensivo, per i versamenti del mese di novembre 2020, si applica ai soli datori di lavoro di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 149 del 2020, restando esclusa la possibilità di applicare la sospensione contributiva prevista nei confronti dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo decreto in considerazione della classificazione, dapprima arancione e successivamente gialla, della Regione.
  In ordine alla possibilità da parte dell'impresa beneficiaria delle misure fissate dal Comune di Messina di autocertificare, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali che l'interrogante afferma essere stata consentita anche in passato e ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritengo opportuno precisare che l'articolo 44-bis del DPR n. 445 del 2000 ha stabilito che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio o controllate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore. Pertanto, con la riforma normativa in ordine alla semplificazione amministrativa, si è inteso considerare la peculiarità della disciplina relativa al Durc ed è stato previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni procedenti, ad eccezione dei casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
  Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, a far data dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale indicando il codice fiscale del soggetto da verificare attraverso il sistema Durc On Line.
  Ferma restando la previsione generale di autocertificazione di cui all'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento per l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, per le ragioni che ho esposto, tale norma non trova applicazione con riguardo al Durc.
  Con riferimento alla proroga della validità del Durc, prevista (in deroga all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che ha fissato la validità temporale del Durc On Line in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta) dalle disposizioni che si sono succedute nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede a riepilogare il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».
  Il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto-legge n. 34 del 2020 innovando ulteriormente le disposizioni in materia di Durc con la soppressione del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Da tale modifica consegue che rispetto al Durc, rientrando nel novero dei Documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, trovano applicazione le medesime disposizioni di proroga di validità ivi disciplinate e, pertanto, i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  In proposito, si evidenzia che, con l'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76 del 2020, il legislatore ha escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, in ordine alla validità prorogata del Durc, le verifiche di regolarità contributiva che le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti devono comunque effettuare con le ordinarie modalità nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76 del 2020.
  Anche la successiva proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non ha prodotto effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è rimasta fissata al 29 ottobre 2020.

  Né sono state disciplinate ulteriori proroghe in tema di validità del Durc consequenziali alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che ha disposto la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.
  Il quadro normativo descritto rende inderogabile in sede applicativa, da parte degli Istituti chiamati al rilascio del Durc, i limiti temporali individuati dal legislatore – documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – rispetto ai quali ha operato la proroga di validità, come sopra specificato, fino a tutto il 29 ottobre 2020.
  A conferma di quanto fin qui esposto, segnalo, infine, che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020 (approvato dal Senato) in materia di Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
  Da ultimo, voglio evidenziare che in ordine al Durc di congruità previsto dall'articolo 8, comma 10-bis decreto-legge n. 76 del 2020, il Ministero che rappresento ha attivato i tavoli necessari con l'Inps, l'Inail, Ini e le casse edili ai fini dell'elaborazione del decreto previsto dalla disposizione richiamata concernente le modalità applicative del richiamato documento.
  Come noto, infatti, al Durc è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza di manodopera relativa allo specifico intervento e/o appalto.