• Testo RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.6/00161 considerato che: - la crisi dovuta all'epidemia da Covid-19 ha determinato una crisi strutturale, a livello nazionale, europeo ed internazionale, che ha richiesto e continua a richiedere...



Atto Senato

Risoluzione in Assemblea 6-00161 presentata da PAOLA BINETTI
mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n.280

Il Senato,
considerato che:
- la crisi dovuta all'epidemia da Covid-19 ha determinato una crisi strutturale, a livello nazionale, europeo ed internazionale, che ha richiesto e continua a richiedere misure economiche mirate di sostegno alla sanità pubblica, nonché alle imprese e alle persone che hanno subito gli effetti della crisi;
- la pandemia, mettendo in evidenza alcune debolezze dell'Unione, ha comunque contribuito, per fornire una risposta unitaria e adeguata dell'UE alla crisi, ad un vero cambio di paradigma, da una logica prevalente di sorveglianza macroeconomica e rigore nelle politiche di spesa pubblica a una maggiore condivisione dei rischi, progetti di investimenti comuni ed emissione di titoli europei;
- la Banca centrale europea ha svolto un ruolo centrale nella elaborazione di piani per fronteggiare la crisi, tra cui SURE (support to mitigate unemployment risks in an emergency -100 miliardi di euro), NGEU (Next generation EU - 750 miliardi di euro), la struttura per la ripresa e la resilienza (recovery and resilience facility), parte di NGEU, i quali costituiscono un importante sostegno alla stabilità e alla coesione dell'Unione e di cui l'Italia rappresenta il primo beneficiario delle misure: 27,4 miliardi di euro per SURE di prestiti e circa 209 miliardi di euro per NGEU tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto;
- il meccanismo europeo di stabilità (MES) veniva istituito precedentemente, nel 2012, mediante un trattato intergovernativo al di fuori del quadro giuridico della UE, con l'aggiunta della seguente disposizione all'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'istituzione di un sistema di assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, "soggetta a una rigorosa condizionalità";
- l'eurogruppo del 30 novembre 2020 ha convenuto di procedere con la riforma del meccanismo europeo di stabilità (MES), con la firma del trattato rivisto e l'avvio dei procedimenti nazionali di ratifica;
- la riforma definisce un sostegno comune (cosiddetto backstop) al fondo di risoluzione unico (SRF) delle banche sotto forma di una linea di credito del MES, quale garanzia di ultima istanza. I ministri hanno inoltre convenuto di anticipare l'introduzione di tale sostegno comune entro l'inizio del 2022;
- in seguito al backstop, la Banca d'Italia ha chiarito che "la condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a Paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi";
- era già presente nel trattato in vigore una condizionalità "semplice" (precautionary conditioned credit line, PCCL), riservata ai Paesi che rispettano le prescrizioni del Patto di stabilità e crescita, che non presentano squilibri macroeconomici eccessivi e che non hanno problemi di stabilità finanziaria;
il Ministro ha ricordato che:
- l'introduzione anticipata del backstop comune al fondo di risoluzione unico (FRU) a partire dal 2022, e non dal 2024, avverrebbe nel contesto di una valutazione complessivamente positiva dello stato di salute del sistema bancario europeo, e di quello italiano, affermando che: "una valutazione positiva dei progressi compiuti dalle nostre banche porterebbe ad escludere ogni possibilità di ulteriori misure "restrittive" o comunque penalizzanti per le nostre banche";
- per la parte relativa al common backstop, nel corso del negoziato, anche in virtù delle posizioni sostenute dall'Italia, sono state apportate talune revisioni in senso migliorativo e, ad esempio, l'intervento del MES richiede ora solo il rispetto dei criteri recati in allegato al trattato e non sono state accolte le richieste di prevedere un regime di condizionalità macroeconomica a carico dello Stato membro della banca avviata alla risoluzione;
- la firma del nuovo trattato MES e, contestualmente, dell'accordo intergovernativo per l'introduzione anticipata del common backstop il prossimo 27 gennaio non inve in alcun modo l'utilizzo del MES: "La riforma del MES è infatti cosa distinta dalla scelta se utilizzare o meno il MES sanitario da parte dell'Italia. Su tale questione, come è noto, esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza. Come il Governo ha sempre detto, ogni decisione a questo riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza e approvata dal Parlamento";
- la ripartizione dei ruoli tra Commissione ed il MES è già stata concordata e accettata dalle due istituzioni. In più punti dell'accordo di modifica è specificato e confermato che, nell'interazione tra le due istituzioni, solo alla Commissione spetta il ruolo di assicurare la coerenza con il quadro normativo europeo e, in particolare, con il quadro relativo al coordinamento delle politiche economiche;
- il MES deve sempre rispettare i poteri conferiti dal diritto dell'Unione europea alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Quindi, non potrà esservi sovrapposizione di ruoli tra le due istituzioni. Prevalgono sempre gli organismi dell'Unione, la legge dell'Unione e quindi il metodo comunitario. Tale previsione, di fatto, formalizza una divisione di ruoli ed una cooperazione tra le due istituzioni già esistente, e non costituisce una revisione dell'equilibrio nei rapporti tra le stesse già instaurati. Al MES non sono stati assegnati compiti di sorveglianza fiscale ai sensi del Patto di stabilità e crescita;
- per quanto concerne la valutazione della sostenibilità del debito (debt sustainability analysis - DSA) e l'analisi della repayment capacity (RCA) è stato confermato il principio per cui tale esercizio sarà condotto su base trasparente e prevedibile, consentendo un sufficiente margine di giudizio;
- l'Italia ha proposto e ottenuto l'istituzione "di un titolo obbligazionario europeo sicuro, ad esempio eurobond";
- vi è comunque la necessità di "iscrivere le riforme dell'Unione economica e monetaria in una più generale revisione della governance economica europea e dei suoi obiettivi, che miri alla crescita sostenibile ed inclusiva dell'area euro e che sostenga l'economia, consentendo livelli adeguati di investimenti e di spesa sociale";
ritenuto, dunque, che:
- nella UE è in corso un cambio di paradigma nella definizione della politica economica che ha portato all'elaborazione del NGEU, del concetto di eurobond, dell'EDIS, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e degli altri piani di rafforzamento delle politiche comuni;
- in questo quadro, tuttavia, la condizionalità resta il principio fondante del MES e di tutti i suoi strumenti di intervento e, di conseguenza, i prerequisiti fissati per l'accesso alla procedura semplificata per le PCCL rischiano di essere eccessivamente restrittivi in un quadro macroeconomico post pandemia; inoltre, l'introduzione in uno specifico passaggio delle procedure di accesso alle linee di credito di una verifica della sostenibilità del debito del Paese che chiede aiuto al MES, potrebbe consentire l'interpretazione secondo cui la ristrutturazione del debito diventi una precondizione, pressoché automatica, per ottenere i finanziamenti;
- la riforma in itinere rischia di spostare eccessivamente l'asse del potere economico nell'eurozona dalla Commissione europea al MES, attribuendo compiti e ruoli innovativi all'istituto ed in particolare al suo direttore generale, per la cui nomina è disposto il voto a maggioranza qualificata dell'80 per cento del capitale, escludendo dunque all'Italia l'eventuale possibilità di parere vincolante,
impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a:
- portare avanti il processo di riforma del meccanismo europeo di stabilità vincolandolo all'introduzione di modifiche all'attuale testo che vadano nel senso di un chiarimento dei punti precedenti, in particolare: la valutazione dei prerequisiti per l'accesso alle linee di credito sia frutto di una considerazione generale della situazione macroeconomica del Paese richiedente, in cui il giudizio della Commissione europea sia predominante perché elaborato nell'ambito della complessiva politica economica europea; si escluda chiaramente ogni meccanismo automatico di ristrutturazione dei debiti sovrani; si escluda altresì l'affidamento al MES di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri, che rappresenterebbe una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea;
- approvare lo strumento Next Generation EU e gli altri piani predisposti dall'Unione, preservando la finalità di assicurare il rapido e tempestivo avvio dei progetti di ricostruzione e sviluppo, valutando l'esclusione del ricorso a task force esterne in vista della gestione delle risorse europee del recovery fund e valorizzando nel processo le risorse e le alte professionalità competenti già presenti nella pubblica amministrazione, con l'obiettivo di evitare ritardi nell'accesso ai fondi europei straordinari stanziati e di incrementare, inoltre, il sistema delle risorse proprie nell'ambito del programma pluriennale 2021-2027, anche per coprire gli obblighi di rimborso del finanziamento del medesimo strumento per la ripresa, verso la realizzazione di un sistema fiscale europeo;
- sostenere la realizzazione dell'EDIS, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e anche un processo che superi il carattere intergovernativo dello stesso MES, che sono priorità per il nostro Paese al fine di costruire una nuova stagione dell'integrazione europea; si riconducano progressivamente alle istituzioni democratiche dell'Unione, anche attraverso una nuova modifica del trattato, i nuovi meccanismi di politiche comuni e le decisioni sul MES che tante conseguenze possono avere sulla vita e sul benessere dei popoli dell'Unione;
- a prevedere, nelle more, una maggioranza pari a quella prevista per la definizione degli interventi di emergenza, cioè dell'85 per cento del capitale, per la nomina del direttore generale del MES.
(6-00161)
Binetti, Saccone, De Poli, De Bonis.