• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05118 (5-05118)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05118presentato daPICCOLI NARDELLI Flaviatesto diMercoledì 2 dicembre 2020, seduta n. 437

   PICCOLI NARDELLI, NAVARRA, PRESTIPINO e ROSSI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la legge 18 marzo 1958, n. 311, all'articolo 7. Prevede che «i professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono. In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio»;

   la riforma di cui sopra non corrisponde più alle esigenze per le quali fu introdotta. L'evidente inattualità della norma ha indotto il legislatore ad abrogare il predetto articolo 7 della legge 311 del 1958 con l'articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 del cosiddetto decreto-legge semplificazioni;

   l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 contiene una norma sostanzialmente identica a quella abrogata che così recita: «professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università o istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal Rettore o Direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio»;

   l'articolo 15 delle «Disposizioni sulla legge in generale» (Preleggi) prevede che l'abrogazione tacita abbia luogo «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore»;

   sembrerebbe, a quanto consta agli interroganti, che alcuni atenei ritengano ancora in vigore l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 considerando che l'articolo 19 della legge 120 del 2020 una norma di abrogazione tout court del predetto articolo 7 della legge 311 del 1958, senza alcun contenuto di diritto positivo incompatibile o discordante. Pertanto, in questi atenei, i professori e i ricercatori universitari risulterebbero vincolati nelle loro libertà di movimento e soggetti ad autorizzazioni anacronistiche e superate dai tempi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sovraesposti, e in tal caso, se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 19 della legge n. 120 del 2020 di cui in premessa, affinché vi sia un'applicazione univoca ed omogenea della disciplina in questione, considerato che presso alcuni atenei sembrerebbe vigere ancora una regolamentazione inattuale e anacronistica che vincola i professori e i ricercatori universitari a risiedere nella sede dell'università di appartenenza.
(5-05118)