Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/037 premesso che:
all'articolo 1, lettera e) nella modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02727-A/037presentato daSANGREGORIO Eugeniotesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1, lettera e) nella modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), viene inserito tale passaggio: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [...]»;
il riferimento generico al parametro del «rispetto della vita privata e familiare» renderà maggiormente difficile l'allontanamento dal territorio nazionale, in quanto tale allontanamento verrebbe considerato il sacrificio della vita privata e familiare, e configurerebbe una violazione delle nuove disposizioni in esame;
parimenti generica sarà l'applicazione pratica di tale parametro e pertanto tale disposizione comporterà un elevato numero – in caso di espulsione – di ricorsi pretestuosi, che paralizzeranno i Tribunali e l'attività delle forze di polizia;
la novella dell'articolo 19 del TU Immigrazione con l'ampliamento dei casi di protezione speciale, unitamente alle altre disposizioni relative alla conversione pressoché automatica di permessi di soggiorno temporanei o di natura eccezionale, costituisce con tutta evidenza un fattore attrattivo di flussi migratori irregolari verso il nostro Paese con l'obiettivo e la certezza di ottenere un titolo per soggiornarvi;
è noto che tali flussi sono gestiti da organizzazioni criminali e sono strettamente connessi con la tratta degli esseri umani e dei migranti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.
9/2727-A/37. Sangregorio, Lupi, Colucci, Sgarbi, Tondo, Germanà.