• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/045    premesso che:     l'articolo 9 del provvedimento introduce una nuova figura di reato disciplinata dall'articolo 391-ter dei codice penale, mediante la quale sono sanzionate...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/045presentato daGIULIANO Carlatesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento introduce una nuova figura di reato disciplinata dall'articolo 391-ter dei codice penale, mediante la quale sono sanzionate l'introduzione e la detenzione all'interno degli istituti penitenziari di telefoni cellulari e di dispositivi mobili comunque denominati, idonei a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché più in generale, ogni condotta attraverso la quale e procurato ad un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni;
    il successivo articolo 10 aggrava il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale, al fine di rispondere alla recrudescenza di fenomeni criminosi per i quali risulta indispensabile ed urgente approntare misure normative, anche di carattere sanzionatorio, maggiormente incisive;
    negli ultimi tempi si sono moltiplicate le aggressioni nei confronti del personale che opera all'interno degli istituti penitenziari nell'adempimento di funzioni pubbliche, episodi che costituiscono un pericolo per gli istituti penitenziari e che ledono gravemente la sicurezza del personale che vi opera;
    a fronte di ciò, risulta indispensabile ed urgente approntare misure normative, anche di carattere sanzionatorio, maggiormente incisive;
    l'articolo 583-quater del codice penale prevede una circostanza aggravante specifica per il reato di lesioni gravi e di lesioni gravissime, allorché le lesioni siano cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
    la previsione suddetta è stata di recente estesa al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria – allorché le lesioni siano state provocate nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolto – nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, sempre per il caso che le lesioni siano state provocate nell'esercizio o a causa di tali attività;
    l'ambiente carcerario è stato di recente caratterizzato da una recrudescenza di azioni aggressive nei confronti di chi opera al suo interno;
    le funzioni di tutela della sicurezza e di supporto al trattamento all'interno degli istituti penitenziari sono certamente parificabili alle funzioni ora indicate nel comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame;
    a fronte di gravi episodi di aggressione appare urgente e opportuno estendere le medesime aggravanti di cui all'articolo 583-quater del codice penale anche nel caso in cui le lesioni riguardino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari, purché il fatto sia avvenuto nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la previsione e le medesime aggravanti di cui all'articolo 583-quater del codice penale anche nel caso in cui le lesioni riguardino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari.
9/2727-A/45. Giuliano.