• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/120    premesso che:     il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/120presentato daCRIPPA Andreatesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame all'articolo 1, comma 2 reca la seguente disposizione: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, omissis»;
    si sono verificati nel recente passato speronamenti e scontri fra navi, anche all'interno del mare territoriale italiano e addirittura in prossimità di porti;
    l'articolo 1100 del codice della navigazione reca: «Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni» ma in Italia l'Autorità preposta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare, in base alla Direttiva Napolitano del 28 marzo 1998 è la Guardia di Finanza, il cui naviglio pur essendo militare non può definirsi «da guerra»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il codice della navigazione al fine di adeguare la normativa per tutelare anche le navi delle Autorità preposte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in mare da attacchi di resistenza o di violenza.
9/2727-A/120. Andrea Crippa, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni.