• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/130    premesso che:     il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/130presentato daPICCHI Guglielmotesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a sopprimere la previsione del Testo unico immigrazione (articolo 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame;
    il comma 1, lettera d) sopprime le disposizioni sulla sanzione pecuniaria a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019;
    il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitate o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale;
    tali disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che l'ingresso in qualsiasi porto di ogni natante che abbia operato il salvataggio e/o il trasporto di persone in acque di competenza SAR di altri Paesi è condizionato alla raccolta delle domande di asilo o di protezione internazionale, in osservanza ed ai fini del regolamento UE n. 604/2013, articoli 3 e 6, da parte del comandante del natante, e a introdurre a carico del comandante che non abbia osservato l'indicata condizione una sanzione amministrativa, nonché a una sanzione accessoria della confisca del natante e del risarcimento dei danni conseguiti pari al rimborso dei costi da sostenere per l'accoglienza delle persone sbarcate.
9/2727-A/130. Picchi, Molinari, Bianchi, Andrea Crippa, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Maggioni, Boniardi, Castiello, Fantuz, Ferrari, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.