Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/141 premesso che:
l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita; interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale,...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02727-A/141presentato daSASSO Rossanotesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435
La Camera,
premesso che:
l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita; interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
l'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis dei codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);
tra le innovazioni giuridiche risultano diverse le problematiche e, quindi, meritevoli di particolare attenzione;
il parametro di riferimento dal quale partire è rappresentato dall'articolo 2 della Costituzione secondo il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
va detto anzitutto che i delitti di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali compiuti a causa dell'esercizio delle loro funzioni sono densi di offensività. Lo stesso non è a dirsi per il delitto di oltraggio;
un certo settore della magistratura ha ritenuto l'esclusione dell'esimente per tutti i delitti, anche per quello previsto dall'articolo 337 c.p., come incongrua rispetto ai principi dell'ordinamento (cfr. in particolare, ordinanza Trib. Torino, Sez. I penale, 5.2.2020);
la questione appartiene alla discrezionalità del Parlamento, poiché vengono in considerazione prospettive politiche divergenti circa la maggiore o minore esigenza di tutela nei confronti dei pubblici ufficiali che operano in difesa della legalità sul territorio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle norme in oggetto per porre in essere urgenti iniziative normative ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale agli insegnanti e al personale scolastico di ogni ordine e grado, anche alla luce delle maggiori tutele che per tale categoria sono introdotte dal provvedimento in esame.
9/2727-A/141. Sasso, Tateo, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini.