• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/147    premesso che:     l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/147presentato daPAOLINI Luca Rodolfotesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435

   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo in corso di conversione ha natura composita: interviene sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale, introduce modifiche al codice penale e disposizioni in materia di sicurezza, ridefinisce il ruolo del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    l'articolo 2, al comma 1, lettera f), modificando l'articolo 35-bis, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, amplia le ipotesi in cui l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale non ha effetto sospensivo, allargandolo alle ipotesi di rigetto di domande presentate da persone che sono sottoposte a procedimento penale o sono state condannate per reati che costituiscono causa di diniego dello status di rifugiato. Trattasi di norma di coordinamento assolutamente necessaria in quanto, in caso contrario, la proposizione dell'impugnazione avrebbe prodotto l'effetto di un congelamento dell'ordine di espulsione conseguente al rigetto proprio nei casi più gravi e di immediato accertamento. La possibilità di accertare immediatamente la sussistenza di tali condizioni dovrebbe condurre anche in tal caso, nell'ipotesi più che probabile di richiesta di inibitoria degli effetti del provvedimento impugnato, ad una decisione monocratica di accoglimento o di rigetto, con modifica dell'attuale previsione dell'articolo 35-bis che contempla ben due pronunce collegiali, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta di sospensione, con un unicum processuale che non trova alcuna rispondenza con gli istituti in tema di inibitoria previsti dal codice di rito;
    sembra indifferibile procedere verso l'individuazione di elementi diretti alla velocizzazione della fase del rito giurisdizionale dell'impugnazione ai provvedimenti delle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis n. 25 del 2008. È bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta – e ciò sarebbe bastevole – all'esigenza di affrancare i Tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche alla necessità di assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, i diritti dei richiedenti asilo, nella consapevolezza che solo una tutela che intervenga in tempi celeri possa dirsi tale e sia in grado di proteggere l'effettività dei diritti fatti valere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame con la finalità di approntare tutti gli strumenti legislativi utili che consentano di rendere più agile e celere il rito anche mediante il passaggio dal rito collegiale al rito monocratico, al fine di poter impiegare nella decisione dei procedimenti tanti giudici quanti attualmente compongono il Collegio e di potere inserire in tabella anche i Giudici onorari di Pace.
9/2727-A/147. Paolini, Molinari, Potenti, Turri, Di Muro, Morrone, Tomasi, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.