• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02727-A/184    premesso che:     il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/184presentato daVALLOTTO Sergiotesto diLunedì 30 novembre 2020, seduta n. 435

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, oggetto del procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, al proprio articolo 11 contiene nuove «Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento», che novellano il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
    nell'articolo vengono specificate le circostanze in base alle quali il Questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze d scuole, plessi scolastici, sedi universitarie locali pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    è previsto altresì che il Questore possa imporre nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati, il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in quanto collegati ai reati per i quali sia scattata la denuncia;
    le predette disposizioni, da salutare con favore, sarebbero però destinate a rimanere lettera morta se alle Forze di Polizia non venissero conferite le risorse organiche e strumentali necessarie al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate,

impegna il Governo

a dotare quanto prima le Forze di Polizia delle risorse organiche e strumentali – inclusi gli abiti civili per operare in incognito – occorrenti al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate per aver venduto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope, o per aver commesso reati in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o ancora delitti non colposi contro la persona o il patrimonio o aggravati.
9/2727-A/184. Vallotto, Molinari, Picchi, Tonelli, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Giorgetti, Ribolla, Zoffili, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Vinci, Ziello.