• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05084 (5-05084)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05084presentato daBARATTO Raffaeletesto diGiovedì 26 novembre 2020, seduta n. 433

   BARATTO, MARTINO, PORCHIETTO, CATTANEO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la normativa vigente qualifica come rilevante ai fini dell'impatto sul merito creditizio di un'impresa l'arretrato che sia maggiore del 5 per cento dei seguenti valori: i) media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevante su base giornaliera nell'ultimo, trimestre precedente; ii) quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione. Ammette inoltre la compensazione tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca;

   al 1° gennaio 2021 è prevista l'entrata in vigore del regolamento (UE) 171/2017 recante «[...] norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato». Tale norma, direttamente ed immediatamente applicabile, prevede: i) una soglia di rilevanza dell'arretrato ad euro 500,00 che rappresenti almeno l'1 per cento dell'esposizione complessiva per le imprese di grandi dimensioni; ii) per quel che riguarda le piccole e medie imprese con esposizioni inferiori ad un milione di euro, la soglia di rilevanza dell'arretrato, in componente assoluta viene posta ad euro 100,00, fermo il raggiungimento almeno della soglia dell'1 per cento dell'esposizione complessiva; iii) non è ammessa compensazione;

   questa riforma ha suscitato allarme tra le associazioni di categoria e tra gli stessi istituti di credito, stante la rigidità di criteri che mal si conciliano con il sistema del credito italiano e con l'attuale situazione economica, caratterizzata da una generale contrazione della liquidità, dall'aggravamento delle esposizioni debitorie e da un progressivo aumento degli insoluti e del contenzioso;

   da gennaio 2021, infatti, sarà sufficiente per qualificare un'impresa inadempiente che questa presenti un arretrato da oltre 90 giorni il cui importo risulti superiore ad euro 100,00 ed all'1 per cento del totale delle esposizioni verso il gruppo bancario. Sulla scorta di tali criteri, le stime fornite dagli stessi istituti di credito hanno definito a rischio di default con le nuove regole oltre 42.000 imprese, con l'evidente rischio di un effetto «contagio», la cui entità non può essere prevista;

   l'entrata in vigore del regolamento in questione, contestualmente all'aggravamento della situazione economico-finanziaria seguita alla seconda ondata epidemica, rappresenta un concreto rischio per la stabilità del sistema economico nazionale e per la sopravvivenza stessa di miglia di imprese –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare, anche a livello comunitario, per la sospensione dell'applicazione del regolamento n. 171 del 2017, ovvero la mitigazione dei suoi effetti sul sistema del credito, anche alla luce dell'attuale situazione emergenziale.
(5-05084)