• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05038 (5-05038)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05038presentato daSIRACUSANO Matildetesto diMercoledì 18 novembre 2020, seduta n. 429

   SIRACUSANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Messina ha deliberato una misura a sostegno delle imprese i cui codici Ateco sono indicati nel decreto-legge n. 149 del 2020 denominato «Ristori-bis»;

   l'impresa beneficiaria, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, può autocertificare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;

   la possibilità di autocertificare tale situazione era consentita anche in passato ed è stata ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha anche inasprito le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere;

   in relazione ai successivi controlli che l'amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del Durc dei beneficiari, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha previsto, all'articolo 11, una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune imprese, aventi codice Ateco indicato nella norma e sede in zona «rossa» o «arancione», per il periodo di novembre 2020;

   sarà dunque l'amministrazione comunale a dover verificare il Durc del beneficiario nella fase di istruttoria dell'avviso;

   qualora l'impresa «legittimamente» non abbia effettuato i versamenti all'Inps – in quanto esonerata dalla legge e rientrante in tutti i parametri – la stessa potrà considerarsi in regola;

   l'Amministrazione, in altri termini, dovrà valutare la posizione dell'impresa caso per caso, a seconda del codice Ateco, della sede, nonché alla luce di eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero essere presi in sede di conversione del decreto-legge;

   la circolare dell'Inps del 13 novembre 2020, n. 129, chiarisce la portata della norma, in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto Ristori-bis);

   a seguito delle disposizioni normative sopracitate non è chiaro quale sia allo stato il termine di validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc) anche alla luce delle ultime istruzioni operative pubblicate da Inail alla data del 3 agosto 2020 che specificano che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono prorogati alla data del 29 ottobre 2020 –:

   se, alla luce del quadro normativo riportato in premessa, il Governo non intenda adottare iniziative per chiarire, anche tramite norme interpretative, che la validità del Durc è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19.
(5-05038)