• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/04886 (5-04886)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04886

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Al riguardo, per i soggetti cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tutto il periodo di assenza dal servizio viene equiparato alla degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
  La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).
  Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Successivamente, il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.
  Al riguardo, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
  Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.
  Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
  A fronte dell'attuale situazione normativamente prevista ed anche a causa del protrarsi del grave momento emergenziale, voglio rassicurare l'odierno interrogante che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole della necessità di apprestare tutte le possibili forme di tutela per le categorie di lavoratori maggiormente esposte ai rischi derivanti dalla pandemia e di conseguenza si adopererà, anche nei prossimi provvedimenti normativi, al fine di predisporre misure a tutela delle categorie di lavoratori in difficoltà come quella dei lavoratori fragili.