• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/07455 (4-07455)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07455presentato daGAGLIARDI Manuelatesto diMercoledì 11 novembre 2020, seduta n. 426

   GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Sasn è il Servizio assistenza sanitaria ai naviganti (marittimi e aeronaviganti), da alcuni anni accorpato all'Usmaf, gestore degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

   gli Usmaf-Sasn svolgono funzioni di fondamentale importanza. I primi costituiscono la frontiera sanitaria contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive connesso ai movimenti internazionali di persone e mezzi di trasporto, mentre i secondi erogano prestazioni sanitarie di medicina generale, specialistica e assistenza farmaceutica al personale navigante (imbarcato e/o a terra). Negli ambulatori si effettuano, inoltre, esami diagnostici di tipo strumentale e, in alcuni casi, interventi di chirurgia;

   gli Usmaf e i Sasn svolgono, inoltre, funzioni medico-legali per l'accertamento dell'idoneità psicofisica dei naviganti, della inabilità dei marittimi e della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il conseguimento delle patenti di guida e nautiche, oltre a garantire al personale appartenente ad una della categorie descritte nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, le visite mediche preventive all'imbarco, le visite periodiche per l'accertamento dell'idoneità alla navigazione e le visite per il conseguimento o il rinnovo di licenze aeronautiche;

   questi servizi sono erogati e gestiti direttamente dal Ministero della salute, tramite 87 infermieri e medici di medicina generale e specialisti. Il personale indicato non è però assunto nel ruolo sanitario alle dipendenze del servizio sanitario nazionale, ma opera ancora con accordi nazionali rinnovati ogni 4 anni;

   ne consegue che questi operatori sanitari, nonostante abbiano tutti i doveri dei dipendenti di ruolo del Ministero, non godano dei medesimi diritti. Solo a titolo esemplificativo, non vengono riconosciute agli stessi molte delle tutele sociali e patrimoniali di cui possono usufruire i dipendenti di ruolo, tra cui la applicabilità della legge n. 104 del 1992, la maternità, i buoni pasto, il salario accessorio e il Tfr, la tredicesima mensilità, i permessi retribuiti per motivi familiari e, non ultimo, infortunio professionale ed assicurazione Inail;

   il Ministero della salute non può ulteriormente consentire questo trattamento discriminatorio al personale sanitario degli Usmaf-Sasn, soprattutto in un momento particolare come quello attuale in cui il personale sanitario di frontiera assume un ruolo di fondamentale importanza –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda assumere perché agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn venga riconosciuto il ruolo sanitario alle dipendenze del servizio sanitario nazionale e, in ogni caso, condizioni di impiego con tutele analoghe a quelle del personale di ruolo.
(4-07455)