• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01000 (2-01000) «Foti».



Atto Camera

Interpellanza 2-01000presentato daFOTI Tommasotesto diMartedì 10 novembre 2020, seduta n. 425

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   l'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevede che i consigli comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

   appare inequivocabile, anche dal parere reso dal Ministero dell'interno l'11 giugno 2020, che al presidente del consiglio comunale, ove previsto, o al sindaco, compete di determinare alcuni criteri «volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum cosiddetti funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse ove previsto», nel caso in cui il consiglio comunale non si sia dato già una regolamentazione; (al riguardo si vedano anche i pareri del Ministero dell'interno del 28 giugno 2018 e del 23 maggio 2014);

   altrettanto chiaro appare che detti criteri non possono certamente derogare le norme di cui al regolamento approvato dai singoli consigli comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, se non altro in ragione del generale principio di gerarchia delle fonti;

   risulta che alcuni presidenti del consiglio comunale, anche a seguito di decisione maggioritaria della conferenza dei capigruppo, dispongano una convocazione mista dell'organo consiliare, lasciando ai consiglieri di decidere se partecipare alla medesima seduta consiliare «da remoto» o «in presenza», introducendo una terza fattispecie di convocazione del consiglio comunale ignota alla normativa vigente in materia. Ad adiuvandum, al riguardo, nel parere del Ministero dell'interno del 13 agosto 2020, si legge: «... quanto sopra, fermo restando che, nella vigenza della disposizione emergenziale, la scelta della modalità di riunione e la fissazione dei criteri di tracciabilità e trasparenza sono rimessi alle determinazioni del presidente dell'organo, cui parimenti compete valutare l'opportunità di condividere previamente o meno con la conferenza dei capigruppo, seduta per seduta, se tenerla in presenza o da remoto» –:

   se il Ministro interpellato intenda chiarire che le modalità di convocazione del consiglio comunale, alla luce delle norme in premessa indicate, sono quelle «in presenza» o «da remoto» e non un assemblaggio delle due tipologie menzionate, e ciò per rispetto del principio di legalità cui, in primo luogo, sono tenuti gli organi degli enti locali, e se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di evitare che procedure che appaiono all'interpellante inventate e confuse di convocazione del consiglio comunale possano costituire facile argomentazione per l'impugnazione degli atti approvati dall'organo consiliare da parte di terzi che vantino un legittimo interesse.
(2-01000) «Foti».