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Atto a cui si riferisce:
C.5/04883 (5-04883)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-04883

  Gli interroganti ripropongono una questione già portata all'attenzione di questo Ministero e già trattata dallo stesso Ministro lo scorso 14 ottobre in sede di question time in aula.
  Nel nostro ordinamento le norme che disciplinano le prerogative e i poteri del Ministro della Giustizia escludono che lo stesso possa intervenire sulle scelte di merito compiute dalle Commissioni e Sottocommissioni nella valutazione degli elaborati dei candidati. Come è stato già detto dal Ministro, le deliberazioni adottate dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in sede di scrutinio dei temi costituiscono provvedimenti amministrativi connotati da discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto dagli organi della giurisdizione amministrativa.
  Non a caso, dinanzi al giudice amministrativo pendono attualmente i ricorsi presentati dai candidati esclusi. Su alcuni di essi, peraltro, il TAR Lazio si è recentemente pronunciato con ordinanze cautelari di rigetto della sospensiva richiesta dai ricorrenti. Ribadisco, pertanto, che nel vigente assetto istituzionale, la funzione di alta vigilanza assegnata, dall'articolo 19 del regio decreto n. 1860 del 1925, al Ministro della Giustizia sulla regolarità degli esami si esplica nella costante verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla legge.
  Il Ministero della Giustizia, sotto il profilo organizzativo, garantisce il supporto tecnico, curando le attività di segreteria e mettendo a disposizione risorse e personale amministrativo del suo Dicastero. Le uniche circostanze che legittimerebbero l'attivazione del potere di Alta Sorveglianza sugli esami assegnato al Ministro sarebbero integrate da anomalie procedurali e gestionali del concorso ben diverse, quindi, dalle scelte di merito compiute dalla commissione.