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Atto a cui si riferisce:
C.5/04946 (5-04946)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04946

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema di quale possa essere il futuro dello smart working sia dal punto di vista organizzativo che strutturale. Pertanto, si chiede se il Governo intenda promuovere un tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali finalizzato all'individuazione di un piano unitario e condiviso per la regolamentazione del lavoro agile, al fine di tutelare i lavoratori e le lavoratrici che se ne avvalgono, da eventuali penalizzazioni o nuove forme di sfruttamento.
  Al riguardo, mi preme innanzi tutto sottolineare che è intenzione dell'amministrazione che rappresento non disperdere quello che è stato realizzato in questo periodo, ma anzi l'obiettivo è quello di migliorare, valorizzando lo smart working, per cercare di garantire ai lavoratori che svolgono la loro prestazione in modalità agile, gli stessi identici diritti dei lavoratori in presenza.
  Per realizzare questo ambizioso obiettivo bisognerà fare in modo che al lavoratore che si trova coinvolto in questa nuova modalità lavorativa venga assicurato il benessere sul lavoro anche da remoto. Naturalmente bisognerà reinterpretare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore e dunque effettuare investimenti nelle strutture e nella tecnologia.
  Bisogna sottolineare inoltre che il lavoro agile, è presente nel nostro ordinamento da tre anni ma soltanto in occasione dell'emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del COVID-19 ha conosciuto un utilizzo così massiccio, consentendo la prosecuzione di tutte quelle attività lavorative eseguibili a distanza, con innegabili benefici per l'intera collettività.
  L'istituto quindi si è rivelato un prezioso strumento di contemperamento delle esigenze di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell'economia nazionale.
  La stringente necessità di adeguare la disciplina vigente per renderla funzionale allo svolgimento del lavoro da remoto ha portato il Governo ad adottare temporanee misure derogatorie di semplificazione, che hanno permesso il ricorso al lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale di cui al titolo II della legge n. 81 del 2017. L'articolo 19, comma 1, della medesima legge individua i tempi di riposo dei lavoratori e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro quali necessari aspetti di natura organizzativa legati allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile.
  Con particolare riferimento alla disciplina vigente per il pubblico impiego, in questo settore, il lavoro agile è stato definito, dall'articolo 87 del decreto n. 18 del 2020, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza da COVID-19. Successivamente, con l'articolo 273 del cosiddetto «decreto Rilancio», proprio nella prospettiva di suggerire un cambio di passo al termine dell'emergenza, al fine di dare nuovi indirizzi e risposte strutturali sul tema, è stato stabilito che le pubbliche amministrazioni provvedano in questa fase di impulso dall'economia all'impresa ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e all'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità degli orari di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Sempre per il medesimo scopo è previsto che ulteriori modalità organizzative, vengano individuate con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione.
  In conclusione, il Governo è pienamente consapevole dei potenziali vantaggi connessi all'utilizzo diffuso del lavoro agile, che si potrebbe tradurre in benefici sia per i lavoratori, soprattutto in termini di miglioramento della conciliazione vita-lavoro, sia per le aziende in termini di aumento della produttività, fermo restando la tutela delle donne lavoratrici, che non devono essere penalizzate da questa modalità di lavoro.
  Pertanto, posso senz'altro affermare che uno degli impegni di questo esecutivo è dunque quello di riformulare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendone la diffusione, affinché sia possibile determinare in maniera più oggettiva performance e produttività del lavoro, attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.
  Naturalmente, per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, sarà sicuramente necessario, così come auspicato dagli odierni interroganti, promuovere un confronto con le rappresentanze sindacali finalizzato all'individuazione di un piano unitario e condiviso per la regolamentazione del lavoro agile, al fine di tutelare i lavoratori e le lavoratrici e scongiurare eventuali penalizzazioni o nuove forme di sfruttamento.