• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01864    il decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto «decreto sicurezza»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, ha previsto nuove disposizioni normative sulla...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01864presentato daPLANGGER Albrechttesto presentato Martedì 3 novembre 2020 modificato Mercoledì 4 novembre 2020, seduta n. 422

   PLANGGER, GEBHARD, ENRICO BORGHI, EMANUELA ROSSINI e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto «decreto sicurezza»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, ha previsto nuove disposizioni normative sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera e il divieto di chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato o noleggio;
   tali norme sono state introdotte per bloccare gli abusi dei «furbetti» che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali – non pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative più basse – circolano con targhe estere;
   le nuove disposizioni stanno producendo un pesante effetto collaterale: è vietato guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, anche occasionalmente o in esecuzione di un «servizio di cortesia» (malessere, maltempo, collaboratore di hotel che parcheggia un veicolo con targa straniera, meccanico che fa test su strada con veicolo con targa straniera);
   non si tiene affatto conto dei numerosi frontalieri che lavorano per imprese aventi sede in uno Stato confinante, i quali con il veicolo immatricolato a proprio nome possono transitare in Italia ma non possono guidare in Italia con mezzi intestati alle aziende svizzere, austriache, sanmarinesi, eccetera;
   il divieto espresso dall'articolo 93 del Codice della strada crea grandi problemi al commercio transfrontaliero di autovetture, in quanto non esclude espressamente la sua applicazione alle vetture con targa doganale provvisoria, ad esempio targa «Zoll» – come previsto da accordi di reciprocità tra l'Italia e altri Stati – finalizzato unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti di sdoganamento e immatricolazione;
   diversi rappresentati del Governo hanno, in più occasioni, annunciato iniziative normative per risolvere queste problematiche. Un passo in avanti poteva essere l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto «decreto semplificazione», ma ha lasciato irrisolte tutte le questioni sopra illustrate;
   anche nell'annunciata legge europea 2019-2020, A.C. 2670 e nel decreto-legge n. 130 del 2020 (disposizioni urgenti in materia di immigrazione) non si trovano le soluzioni più volte annunciate –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare, con urgenza, iniziative normative di competenza al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in particolare per i residenti nelle zone di confine e per occasionali «servizi di cortesia». (3-01864)