• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00993 (2-00993) «Cenni, Enrico Borghi, Viscomi, Ciampi, Pezzopane, Serracchiani, Sani, Gribaudo, Rossi, Bruno Bossio, Benamati, Berlinghieri, Frailis, Di Giorgi, Braga, Ceccanti, Ubaldo Pagano,...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00993presentato daCENNI Susannatesto diMartedì 3 novembre 2020, seduta n. 421

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   il parere del Consiglio di Stato n. 1233 del 30 giugno 2020, sulla base del quale è stato deciso con decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2020, il ricorso straordinario presentato da alcune associazioni ambientaliste ha stabilito che se il bosco è vincolato con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto codice dei beni culturali), la realizzazione degli interventi che rientrano nell'ambito del «taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, opere antincendio ed opere di conservazione» può essere assoggettata all'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva;

   il parere citato chiarisce infatti, nello specifico, che le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del codice del paesaggio e riferite a interventi «inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio» valgono solo per gli interventi «minori» cioè interventi, che non si traducano nel «taglio colturale, nella forestazione, nella riforestazione, nelle opere di bonifica, antincendio e di conservazione»;

   le esclusioni previste dall'articolo 149, comma 1, lettera c), per interventi che rientrano nel «taglio colturale, nella forestazione, riforestazione, in opere di bonifica, antincendio e di conservazione» si applicano solo nel caso di boschi vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), e non a quelli gravati da vincolo per decreto ai sensi dell'articolo 136. Il parere del Consiglio di Stato sancisce quindi la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi che rientrano nelle fattispecie suddette, in corrispondenza di tutte le superfici vincolate per decreto. In campo forestale l'obbligo si applica conseguentemente a tutti i tipi di intervento, indipendentemente dalla tipologia ed estensione (perfino ai tagli con finalità di autoconsumo e alle attività finora realizzate con semplice dichiarazione di taglio);

   per ciò che concerne l'iter burocratico la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza comunale, ma occorre il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza territoriale. La tempistica necessaria potrebbe quindi durare alcuni mesi;

   per quanto riguarda l'incidenza economica la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla relazione tecnica firmata da un professionista abilitato e corredata di tavole grafiche, con un costo stimato che può variare da un minimo di 500 euro fino ad alcune migliaia di euro per i progetti e i piani complessi e articolati. In questo contesto è utile rimarcare come non risulterebbe possibile nemmeno ricorrere alla procedura di autorizzazione paesaggistica «semplificata», perché non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, né indicata nell'ambito del parere;

   per ciò che concerne le opere e gli interventi di bonifica ed antincendio nel parere viene richiamato esplicitamente quanto previsto dal nuovo Testo unico forestale (Tuf) di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, che all'articolo 7, comma 12, stabilisce che le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, «con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241», concordino «gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo» (articolo 7, comma 12) –:

   se i Ministri interrogati non intendano adottare iniziative normative volte a individuare una soluzione condivisa e rapida per garantire la necessaria tutela paesaggistica e superare le attuali criticità, riconducendo l'applicazione dell'autorizzazione vincolante sopracitata ai soli casi in cui l'intervento possa realmente determinare un impatto sul paesaggio.
(2-00993) «Cenni, Enrico Borghi, Viscomi, Ciampi, Pezzopane, Serracchiani, Sani, Gribaudo, Rossi, Bruno Bossio, Benamati, Berlinghieri, Frailis, Di Giorgi, Braga, Ceccanti, Ubaldo Pagano, Lacarra, Nardi, Gariglio, Orfini».