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Atto a cui si riferisce:
C.5/04859 (5-04859)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04859

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, tenuto conto del delicatissimo momento che stiamo vivendo a causa della recrudescenza del fenomeno Coronavirus, chiedono quali iniziative si intendano assumere nell'ambito della prossima legge di bilancio al fine di prevedere una moratoria delle scadenze fiscali al prossimo anno e la realizzazione di una vera pace fiscale. In particolare gli Onorevoli interroganti propongono di rinviare i versamenti in scadenza al 31 gennaio 2021 entro il primo semestre 2021 in un'unica soluzione, con un abbattimento pari al 40 per cento dell'importo dovuto; in alternativa si potrebbe ipotizzare una rateizzazione mensile, da effettuarsi entro i successivi cinque anni con un abbattimento degli importi dovuti pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento ovvero una rateizzazione mensile entro i successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse pari al 2 per cento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il 20 ottobre è stato emanato un decreto-legge che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei versamenti scadenti a partire dall'8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie.
  Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
  È inoltre previsto, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.
  È stato altresì differito dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza della sospensione, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
  Ciò premesso, si segnala che la moratoria delle scadenze fiscali al 2021 in un'unica rata (con sconto del 20 per cento) ovvero mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque ovvero venti anni, determinerebbe una perdita di gettito nel 2020 (e un conseguente recupero nel 2021 e negli anni successivi) per la quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.