Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/05763 (4-05763)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Venerdì 16 ottobre 2020
nell'allegato B della seduta n. 410
4-05763
presentata da
GIANNONE Veronica
Risposta. — Con l'interrogazione in esame, premessa la previsione di cui l'articolo 83, comma 7-bis, del decreto-legge «Cura Italia» che prevede che gli incontri genitori figli in spazio neutro avvengano attraverso modalità da remoto, si espone il caso di una mamma, la cui figlia è stata affidata al padre, che non ha potuto, durante il periodo di emergenza Covid esercitare alcun diritto di visita della figlia minore, in quanto i servizi sociali del comune competente non si sono attivati a tal fine.
È quindi domandato: «Quali iniziative di competenza, anche normative, intenda adottare, affinché venga garantita la continuità genitori-figli, nell'interesse primario del minore favorendo interpretazioni che evitino situazioni difficilmente compatibili, ad avviso dell'interrogante, con il quadro costituzionale».
In relazione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario del minore, che si tratta – come noto – di un diritto regolamentato da provvedimenti giurisdizionali che ne disciplinano le concrete modalità di attuazione nelle singole fattispecie, tenuto conto dell'interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori pur nel rispetto di regole dettate per la peculiarità di ciascuna situazione familiare (come nel caso, richiamato dall'interrogante, in cui siano previsti incontri «protetti» in spazi neutri e alla presenza di operatori del servizio sociale a tutela del minore) e che, nel periodo di emergenza epidemiologica, in cui gli spostamenti sono limitati e consentiti solo nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite, occorrerà operare caso per caso un bilanciamento con le misure adottate dal Governo volte a tutelare il diritto alla salute.
Tra queste misure, chiaramente finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e al contempo alla tutela delle persone maggiormente vulnerabili, si colloca il comma 7-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura-Italia, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2020, che dispone: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del servizio socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.»
L'obiettivo dunque, nei casi in cui siano stati previsti dal giudice incontri tra genitori e figli in spazio neutro o alla presenza degli assistenti sociali, è quello di assicurare solo da remoto, nel periodo indicato, una comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, fatta salva una diversa e specifica disposizione del giudice. Trattasi evidentemente di valutazioni rimesse all'autorità giudiziaria competente, rispetto alle quali non è consentita alcuna attività di interferenza (diretta o indiretta) da parte del Ministero, in quanto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e nell'interpretazione del contesto normativo di riferimento l'Autorità giudiziaria opera in piena autonomia e indipendenza.
In via generale, l'esercizio del diritto di visita dei minori dei genitori separati, secondo le disposizioni vigenti, e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, non risulta precluso dalle diverse disposizioni che hanno posto limitazioni alla libertà di movimento alle persone.
Si è infatti affermato in diverse pronunce che tale diritto di visita deve comunque poter essere esercitato salva l'ipotesi in cui prevalga l'interesse a salvaguardare la salute delle persone, tenuto delle circostanze del caso concreto.
Con particolare riferimento poi alle ipotesi in cui il diritto di visita debba essere esercitato con l'intermediazione di altre figure in ragione di quanto disposto dal provvedimento del giudice, la disposizione di cui all'articolo 83, comma 7-ter, proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di visita, ha previsto l'utilizzazione di collegamenti da remoto.
In ragione del quadro normativo così delineato non risultano avviate attività normative ulteriori volte a disciplinare la materia indicate.
Quanto alla richiesta di acquisire «notizie presso gli uffici giudiziari competenti», si rappresenta che, non essendo stato specificato presso quali uffici giudiziari sarebbero stati adottati i provvedimenti menzionati, non è stato possibile assumere informazioni in merito.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.